Revoca dell’ordine di demolizione per estinzione dei reati contravvenzionali (Cass. pen. Sez. III n. 30394 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contravvenzionali in materia edilizia e paesaggistica, la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione preclude ogni ulteriore accertamento sul merito dell’imputazione e travolge i provvedimenti sanzionatori accessori di natura ripristinatoria, determinando la revoca dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino. Restano ferme le competenze dell’Amministrazione comunale quanto al potere-dovere di disporre la demolizione e la riduzione in pristino in via amministrativa. Il termine di prescrizione dei reati contravvenzionali si computa secondo la disciplina applicabile ratione temporis, non già secondo il termine prospettato dalla difesa, e va integrato con i periodi di sospensione maturati nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 22 gennaio 2024, confermava la decisione del Tribunale di Paola del 19 ottobre 2020, con la quale l’imputato era stato condannato, concesse le attenuanti generiche e i doppi benefici di legge, alla pena di trenta giorni di arresto e 15.000 euro di ammenda.
Le imputazioni riguardavano interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo e in violazione della normativa paesaggistica: art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001; artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001; nonché artt. 134, 142 e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. I fatti erano stati accertati il 29 settembre 2011. Avverso la sentenza di appello la difesa proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’esame sui primi due motivi di ricorso, tra loro sovrapponibili e assorbenti rispetto agli altri, con i quali la difesa censurava la mancata declaratoria di prescrizione e il difetto di motivazione sul punto, questione sollevata anche dal Procuratore generale.
I giudici di legittimità riqualificano anzitutto il termine prescrizionale. I reati contestati sono di natura contravvenzionale e il relativo termine massimo si computa in cinque anni, non in sette anni e sei mesi come erroneamente prospettato nel ricorso. Muovendo dall’accertamento dei fatti al 29 settembre 2011, il termine risulta decorso il 29 settembre 2016.
A tale periodo la Corte aggiunge i 2009 giorni di sospensione intervenuti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la prescrizione finale è maturata il 31 marzo 2022. Il termine si era dunque consumato ben prima della sentenza di appello, emessa quasi due anni dopo, il 22 gennaio 2024.
La Corte dichiara pertanto l’estinzione dei reati per prescrizione e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in conformità con la richiesta del Procuratore generale. All’estinzione consegue la revoca dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino, mentre restano ferme le competenze dell’Amministrazione comunale in ordine al potere-dovere di disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il principio operativo è netto: l’estinzione del reato perde di incidenza sul versante sanzionatorio penale, ma non esaurisce il potere amministrativo di repressione dell’abuso.
Nota della Redazione
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