Sequestro probatorio e riesame: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 32603 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari reali, avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di motivazione meramente apparente, perché correlate all’inosservanza di norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo con il motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Anche l’omesso esame di punti decisivi si traduce in violazione di legge per mancanza di motivazione, ma il ricorrente deve allegare l’elemento indiziario dirimente, provarne l’esistenza tra gli atti trasmessi al riesame e spiegarne la decisività. Il sequestro probatorio non richiede la prova, ma solo il fumus del rapporto tra la cosa e il reato.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la professione forense, impugna in cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del Procuratore della Repubblica, che aveva disposto perquisizione locale, ispezione dei dispositivi informatici e sequestro probatorio di quanto rinvenuto. Il provvedimento riguardava un procedimento iscritto a carico di altre persone e, nei confronti della ricorrente, era stato autorizzato ai sensi dell’art. 103, comma 2, cod. proc. pen. In esecuzione erano stati sequestrati alla ricorrente il telefono cellulare e il computer portatile.

La ricorrente deduce la violazione degli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sui requisiti di proporzionalità e pertinenzialità, il difetto di fumus dello spunto investigativo e la violazione dell’art. 103 cod. proc. pen., per essere stati acquisiti messaggi relativi al mandato consulenziale in favore dell’istituto di credito. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il percorso argomentativo muove dalla regola dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: avverso le ordinanze di riesame in materia cautelare reale il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e n. 25080 del 2003, secondo cui nella nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo con lo specifico motivo dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il collegio distingue poi le figure rilevanti: motivazione assente è quella che manca fisicamente o è graficamente indecifrabile; motivazione apparente è quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, come nel caso di uso di moduli a stampa o clausole di stile, o quando dissimula la totale mancanza di esame critico degli elementi di fatto e di diritto. Sul punto richiama, tra le altre, le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e la Sez. IV n. 43480 del 2014, secondo cui l’ordinanza è apparente quando le argomentazioni su fumus, pertinenza o corpo del reato non sono ancorate alle peculiarità del caso concreto.

Quanto all’omesso esame di punti decisivi, la Corte ribadisce che esso integra violazione di legge, ma grava sul ricorrente allegare l’elemento dirimente, provarne l’esistenza tra gli atti trasmessi al riesame e spiegarne la natura decisiva, anche alla luce della limitata cognizione del giudice del riesame. Nel caso concreto, il ricorso ripropone gli stessi argomenti già respinti dal Tribunale con motivazione che non può definirsi apparente né inesistente: oggetto di ricerca erano i soli messaggi e contatti della ricorrente con le persone coinvolte, non l’intera documentazione archiviata nei dispositivi, e l’operazione di finanziamento si inseriva nel focus dell’indagine urbanistico-edilizia.

La Corte esclude poi la deducibilità, in sede di legittimità, delle questioni relative all’uso delle informazioni ottenute dall’esame dei dispositivi e al quesito posto al consulente tecnico, trattandosi di fatti non preesistenti al provvedimento impugnato. Ribadisce che il sequestro probatorio si fonda non sulla prova, ma sul fumus del rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato, ricostruibile anche in forma indiretta. Infine, sull’art. 103 cod. proc. pen., chiarisce che per “oggetto della difesa” deve intendersi l’inerenza a un procedimento in relazione al quale il professionista abbia espletato un mandato espressamente conferito; resta escluso ciò che attiene genericamente all’attività professionale, con salva la tutela del segreto professionale. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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