Revoca parità scolastica è extrema ratio e richiede istruttoria piena (TAR Marche n. 752 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica costituisce misura di extrema ratio nell’ambito del potere di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di partecipazione al sistema nazionale di istruzione. Un’ispezione che rilevi elevati tassi di assenteismo, articolata su un numero limitato di giornate rispetto alla durata dell’anno scolastico, non è di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento. L’amministrazione deve valutare adeguatamente la gravità e l’irreparabilità della situazione, considerando le misure adottate dall’istituto per contrastare l’assenteismo, anche posteriori al provvedimento, il profitto degli studenti, l’incidenza della didattica a distanza e le caratteristiche dell’offerta formativa. Il riesame disposto dal giudice cautelare che ometta tali valutazioni integra difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La società gestrice di un polo scolastico paritario impugnava il decreto con cui l’USR Marche aveva disposto la revoca totale, dall’anno scolastico 2023/2024, degli atti di riconoscimento della parità scolastica per numerosi corsi di studio. I rilievi riguardavano l’eccessivo tasso di assenze, l’accorpamento delle classi, la riduzione dell’orario a cinquanta minuti e il mancato insegnamento della religione cattolica.
Il Tribunale accoglieva in via cautelare l’istanza ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione di confrontare i dati ispettivi con la documentazione dell’istituto e di valutare le misure contro l’assenteismo e gli altri indici, tra cui il profitto. All’esito del riesame l’amministrazione confermava la revoca con una relazione in contraddittorio, impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la relazione conclusiva del riesame come vero e proprio provvedimento, benché denominata in contraddittorio, perché si chiude confermando la sussistenza dei presupposti della revoca. Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai motivi sulle assenze: la conferma è giunta al termine di una nuova istruttoria, sia pure non nei termini dell’ordinanza.
È invece fondato il motivo sui rilievi non riesaminati. Sull’accorpamento delle classi il Tribunale ravvisa difetto di istruttoria, perché la dichiarazione di cessazione degli accorpamenti è stata ignorata. Sulla riduzione dell’orario il provvedimento omette di considerare la circolare n. 192 del 1980, che rimette al prudente apprezzamento dell’amministrazione l’autorizzazione di riduzioni, con conseguente difetto di motivazione. Sul mancato insegnamento della religione cattolica manca la prova della presenza di alunni non esonerati o di attività alternativa.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio richiama il principio della extrema ratio e il parametro di Cons. Stato n. 1540 del 2022: l’assenteismo rilevato in poche giornate ispettive va correlato al profitto e alla realizzazione del progetto educativo. Il riesame imposto dall’ordinanza cautelare esigeva la valutazione delle misure successive contro l’assenteismo, delle entrate in ritardo e dei ritiri, nonché dell’impatto della didattica a distanza. Su tutti questi profili la relazione si limita a controdeduzioni non conferenti e a richieste documentali sulle irregolarità già rilevate.
Il Tribunale esclude la significatività del lieve scostamento del tasso di promozione rispetto alla media nazionale e ritiene scarsamente circostanziata la contestazione sulla falsità dei dati di presenza, incentrata sul solo raffronto tra i giorni di ispezione e il resto dell’anno. Il riesame risulta dunque eseguito in modo insufficiente e contraddittorio: il ricorso introduttivo è in parte improcedibile e per il resto accolto, i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento del decreto e della relazione. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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