Conversione permesso soggiorno e vizio istruttorio per violazioni del datore di lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 616 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato su violazioni amministrative, contributive, retributive e penali contestate al solo datore di lavoro, non può prescindere dalla valutazione degli elementi offerti dallo straniero, estranei alla sua sfera di disponibilità. L’Amministrazione che ometta il riesame disposto in sede cautelare e non compia una rinnovata istruttoria sugli elementi addotti incorre in un vizio di difetto istruttorio. Il provvedimento è pertanto annullato, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere di nuovo. La domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti è respinta in difetto di prova del danno e di accertamento della fondatezza della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per studio e tirocinio, chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Ravenna la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione rigettava l’istanza richiamando il parere dell’Ispettorato del Lavoro, che aveva rilevato e contestato al datore di lavoro plurime violazioni di natura amministrativa, contributiva, retributiva e penale.

Lo straniero impugnava il diniego deducendo, in via preliminare, la mancata comunicazione del provvedimento e, nel merito, il difetto di istruttoria, avendo egli segnalato l’estinzione dei provvedimenti sanzionatori e la disponibilità di altra offerta di lavoro. Con motivi aggiunti chiedeva inoltre il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Ministero dell’Interno si costituiva con atto meramente formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di ricevibilità del ricorso. Lo Sportello Unico aveva sostenuto di aver eseguito la notifica all’indirizzo pec indicato nell’istanza telematica, ma non ha allegato alcun elemento di prova di tale adempimento. Il ricorrente ha invece documentato di aver ottenuto copia del provvedimento solo in data 5.10.2023, tramite accesso al portale. Il termine per impugnare decorre dunque da tale ultima data, con conseguente tempestività del ricorso.

Nel merito, il TAR rileva che il diniego si fondava esclusivamente sul parere dell’Ispettorato del Lavoro relativo a pregiudizi a carico del datore di lavoro e non del lavoratore. Le osservazioni difensive, pur tardive, non erano state valutate dall’Amministrazione. Tali elementi avevano già indotto il giudice cautelare, con ordinanza n. 408/2023, a disporre il riesame, sul rilievo che le ragioni del diniego apparivano riconducibili unicamente a fatti imputabili alla volontà di terzi e non del ricorrente.

L’Amministrazione non ha ottemperato all’ordine di riesame e non ha compiuto la rinnovata istruttoria. Il ricorso è quindi accolto per il vizio di difetto istruttorio, con valore assorbente delle ulteriori censure, e il provvedimento è annullato. Resta salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare, in sede di nuova istruttoria, gli elementi offerti dal ricorrente insieme ad ogni altro atto rilevante per la definizione del procedimento.

Quanto ai motivi aggiunti, la domanda risarcitoria è respinta. Da un lato il ricorrente non ha fornito alcun concreto elemento idoneo a provare il lamentato pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Dall’altro, non essendo stato eseguito il riesame, non risulta accertata la fondatezza della pretesa sostanziale vantata. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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