Voto numerico e schede valutative nei concorsi AFAM (TAR Toscana n. 1407 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per professore di prima fascia del settore AFAM, la valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, senza che sia ammesso un giudizio sostitutivo nel merito. Il voto numerico, quando i criteri generali di valutazione e di attribuzione del punteggio siano stati predeterminati nella prima riunione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. La scheda valutativa individuale richiesta dal bando può essere validamente realizzata mediante un foglio elettronico che riporti, per ciascun candidato, i titoli e i punteggi attribuiti; la sua mancata pubblicazione integrale a tutela dei dati personali non ne determina l’inesistenza né impedisce la ricostruzione dell’iter valutativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto dall’Accademia di Belle Arti di Firenze per la copertura di un posto di docente di prima fascia nel settore artistico disciplinare ABST58, Teoria della percezione e psicologia della forma. Con il ricorso ha impugnato la graduatoria dell’11 aprile 2024, il verbale n. 2 della Commissione esaminatrice e il verbale n. 3 recante l’analisi del reclamo, nella parte in cui non è stato ammesso a sostenere la prima prova d’esame.

La Commissione gli aveva attribuito un punteggio complessivo di 16,3/30, inferiore alla soglia di 18/30 richiesta dal bando per l’accesso alla prova. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 13 del bando e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che la Commissione avesse omesso di predisporre le schede valutative personali e che, per tale ragione, risultasse impossibile ricostruire l’iter logico del giudizio negativo. L’Amministrazione, costituitasi con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha contestato la censura chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’unica, articolata censura respingendola nel merito. Ha preliminarmente rilevato che la Commissione aveva specificato i criteri di valutazione dei titoli di servizio, di studio e artistico-culturali-professionali, nonché i criteri delle prove, in applicazione del D.M. n. 180/2023 e del bando, che richiedevano il conseguimento di un punteggio non inferiore a 18/30 per l’ammissione alla prima prova.

Quanto alla lamentata assenza delle schede individuali, il TAR ha accertato che la Commissione aveva elaborato un foglio elettronico in formato excel in cui ciascuna riga, riportante nome, cognome e numero identificativo della domanda, costituiva la scheda individuale del candidato. La mancata pubblicazione integrale di tale documento è stata giustificata dall’Amministrazione con l’esigenza di tutela dei dati personali: nel verbale n. 2, allegato 2, i candidati erano stati riportati in forma anonima, in ordine alfabetico tramite l’ID domanda, senza i relativi giudizi. La censura è stata quindi smentita sul piano istruttorio.

Il Collegio ha poi verificato la posizione specifica del ricorrente: la Commissione gli aveva attribuito 8 punti per i titoli di servizio di cui all’art. 8, comma 1, lettera A) del bando, 0,8 punti per i titoli di cui alla lettera B.1, 1,5 punti per i titoli di studio ulteriori di cui alla lettera B.2 e 6 punti per i titoli artistico-culturali-professionali di cui alla lettera B.3. Il totale di 16,3 punti, inferiore alla soglia dei 18, aveva determinato il giudizio di insufficienza, motivato con l’incompletezza e la superficialità delle conoscenze attestate nella documentazione prodotta.

Sul punto B.3 il ricorrente si era limitato a elencare i propri titoli, ritenendoli idonei a un punteggio migliore, senza provare profili di eccesso di potere che legittimassero il sindacato del giudice. Il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui le valutazioni della Commissione in una procedura concorsuale per posti di professore universitario, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo se il ricorrente dimostri l’illogicità e l’irragionevolezza della valutazione, senza che sussista un potere del giudice di sostituirsi alla Commissione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3856 del 2022). Ha inoltre citato TAR Toscana n. 685/2021, che ha individuato i limiti del sindacato nei profili della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1496 del 2019, sul carattere analitico della valutazione comparativa dei curricula.

Il Collegio ha infine ritenuto assolto il dovere di motivazione dei giudizi: il voto numerico, attribuito secondo i criteri predeterminati nel verbale n. 1, sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé la propria motivazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti, anche in ragione dell’esigenza di assicurare la tempistica delle correzioni e i principi di buon andamento e imparzialità (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3235 del 2024). Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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