La doppia conformità non si prova con elaborati mai depositati nel procedimento (TAR Abruzzo n. 171 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria presuppone la prova della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e a quello della domanda, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’onere di allegare tale prova grava sul richiedente e non è assolto quando gli elaborati grafici rettificati, annunciati nelle osservazioni al preavviso di diniego, non vengano mai depositati nel procedimento. Il Comune non ha alcun obbligo di motivare specificamente il mancato accoglimento delle osservazioni su un profilo di difformità che l’istante non abbia contestato nel merito, essendosi riservato di correggerlo. Il mancato rispetto della distanza dal confine, non contestato nei punti di riferimento, costituisce autonoma e sufficiente ragione di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di impresa agricola individuale, conduce in affitto terreni nel Comune di Barisciano sui quali insiste un manufatto edilizio realizzato dopo il sisma del 2009. Nel 2013 chiede al Comune il permesso di costruire in sanatoria del manufatto adibito a casa rurale di azienda agricola.

Dopo un preavviso di diniego, il Comune adotta il provvedimento definitivo di rigetto. La ricorrente impugna dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della l.r. Abruzzo n. 18/1983, nonché eccesso di potere sotto diversi profili: la pretesa non conformità al regime derogatorio post sismico, la mancanza dell’attestato di imprenditore agricolo professionale, l’eccesso di cubatura e la mancata verifica della distanza dal confine. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione di autonome ragioni del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, perché il ricorso è infondato nel merito. Il tenore letterale del provvedimento smentisce che il diniego sia fondato sulla normativa emergenziale post sismica: il cenno contenuto nelle premesse non prevale sulle analitiche motivazioni che richiamano l’art. 70 comma 1 della l.r. n. 18/1983 e l’art. 27 delle NTA del PRG, disposizioni vigenti all’epoca della realizzazione e della domanda, applicate per verificare la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Sul fronte della cubatura, la stessa ricorrente aveva riconosciuto nelle osservazioni la discordanza tra l’altezza del locale seminterrato indicata nella relazione tecnica e quella riportata negli elaborati grafici, riservandosi di depositare gli elaborati rettificati. Tali elaborati, però, non sono mai stati acquisiti al procedimento. La ricorrente si limita a imputare al Comune di aver comunicato il diniego senza attendere la proroga richiesta.

Il Collegio osserva che dal deposito delle osservazioni all’adozione del diniego è trascorso oltre un mese, termine più che ragionevole rispetto ai quindici giorni sollecitati, senza che gli elaborati corretti venissero consegnati. Non risultando dalla documentazione allegata all’istanza elementi idonei a comprovare la doppia conformità, il Comune ha legittimamente e doverosamente negato la sanatoria.

Quanto all’omessa valutazione delle osservazioni, il Collegio esclude che il Comune avesse un onere motivazionale specifico: la difformità emergeva per tabulas dalla documentazione allegata e non era stata contestata nel merito, ma solo accompagnata dall’impegno, rimasto inadempiuto, a rettificarla. Analogo ragionamento vale per la mancata verifica della distanza dal confine: nelle osservazioni non vi è alcun cenno a tale rilievo ostativo, che di per sé costituisce ragione sufficiente per respingere l’istanza di accertamento di conformità.

Le censure sull’attestato di imprenditore agricolo professionale non vengono esaminate, perché gli autonomi capi di motivazione già illustrati, passati indenni al vaglio di legittimità, sarebbero sufficienti a sostenere il provvedimento. Il ricorso è respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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