Gara-ponte concessioni demaniali marittime legittima se funzionale alla continuità dei servizi (TAR Lazio n. 9733 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’impugnazione immediata delle clausole della lex specialis che, come la durata del titolo e la previsione di una royalty sul fatturato, incidono sugli elementi essenziali del rapporto concessorio, attualizzando la lesione dell’interesse del ricorrente già al momento dell’indizione della gara. La disciplina statale di cui all’art. 4 l. n. 118/2022, come modificata dall’art. 1 d.l. n. 131/2024, conv. con mod. dalla l. n. 166/2024, pur essendo di immediata applicazione, non preclude all’ente concedente l’indizione di una gara-ponte di durata stagionale, ove non sussistano concessioni in essere da prorogare, purché tale procedura sia funzionale all’ordinata programmazione delle procedure definitive e alla continuità dei servizi turistico-ricreativi. La previsione di una royalty sul fatturato, quale criterio di valutazione dell’offerta economica in aggiunta al canone, non è irragionevole e non rende indeterminabile l’offerta, configurandosi come determinazione per relationem del corrispettivo e strumento di valorizzazione del bene demaniale.
Il Fatto
La società ricorrente, già operatore nel settore turistico, ha impugnato l’avviso pubblico di Roma Capitale del 14.02.2025 per l’affidamento di concessioni di beni demaniali marittimi del litorale per finalità turistiche e ricreative. L’ente, in assenza di concessioni in essere e nelle more dell’approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili (Pua), aveva indetto una procedura per il rilascio di titoli di durata pari a una stagione balneare, con facoltà di riassegnazione per ulteriori due annualità.
La ricorrente ha contestato la scelta di Roma Capitale, sostenendo che l’ente avrebbe dovuto applicare integralmente la disciplina statale di cui all’art. 4 l. n. 118/2022, che prevede una durata minima di cinque anni delle concessioni e la determinazione dell’indennizzo per il gestore uscente. Ha inoltre censurato la previsione di una royalty sul fatturato quale elemento dell’offerta economica e l’esistenza di clausole che renderebbero indeterminata l’offerta e il rapporto concessorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata da Roma Capitale, la quale sosteneva che le clausole gravate non fossero immediatamente escludenti e che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare solo l’eventuale esito negativo della gara. La Sezione ha chiarito che, quando si contestano gli elementi essenziali della concessione — come la durata del titolo e il corrispettivo —, la lesione dell’interesse è concreta ed attuale già al momento dell’indizione della procedura. Ciò in quanto il bene della vita che il ricorrente intende conseguire è diverso da quello plasmato dalle regole di gara, e la sua eventuale vittoria non farebbe venire meno l’esigenza di tutela.
Sul merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che criteri e modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime rientrano nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost.. Con la novella del 2024, il legislatore statale ha disciplinato direttamente la procedura di affidamento, stabilendo termini, contenuti del bando e criteri di aggiudicazione. Tale disciplina è di immediata applicazione, essendo prevista una sola eccezione: la mancata adozione del decreto ministeriale sull’indennizzo non giustifica il mancato avvio delle procedure.
Ciò nondimeno, il TAR ha ritenuto non irragionevole la scelta di Roma Capitale di indire una gara-ponte. La legge, infatti, ha previsto la proroga delle concessioni in essere fino al 30.09.2027 proprio per consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento. Nel caso del litorale romano, non essendovi concessioni in essere da prorogare, la gara-ponte garantisce il conseguimento dei medesimi obiettivi: l’ordinata programmazione delle procedure definitive e la continuità dei servizi turistico-ricreativi in favore dell’utenza.
Quanto alla royalty, la Corte ha respinto le censure: la previsione di una percentuale sul fatturato, in aggiunta al canone stabilito secondo i criteri di legge, non è palesemente irragionevole. Essa trova la sua giustificazione causale nella logica di valorizzazione del bene demaniale e si adatta alla struttura dei costi e ricavi dell’operatore, non rendendo indeterminata l’offerta, che è determinata per relationem. La Sezione ha inoltre ritenuto infondate le ulteriori censure relative alla determinazione dell’indennizzo — non dovuto perché gli occupanti sono occupanti sine titulo —, alla consistenza dei beni, ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e ai vincoli di partecipazione, dichiarando il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
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Nota della Redazione
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