Revoca perde di legittimità se il procedimento penale è archiviato e la motivazione non considera la professionalità della guardia giurata (TAR Lombardia n. 701 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dei titoli abilitativi al porto e alla detenzione di armi, nonché dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, richiede un onere motivazionale rafforzato quando il destinatario svolga tale attività professionale, poiché il provvedimento incide sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di produrre reddito per il sostentamento proprio e familiare. Il giudizio amministrativo di non affidabilità del soggetto deve essere supportato da elementi concreti e non può prescindere dall’esito del procedimento penale, la cui archiviazione costituisce un dato sintomatico che l’Amministrazione è tenuta a valutare secondo canoni di ragionevolezza e proporzione. La valutazione di una querela per maltrattamenti quale “segnalazione qualificata” ostativa al mantenimento dei requisiti di affidabilità merita un approfondimento in sede di merito, non potendo essere assunta acriticamente in sede cautelare.
Il Fatto
Un soggetto, titolare della nomina di guardia giurata particolare, del porto d’armi e dell’autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni, vedeva revocati tali titoli da parte del Prefetto di Milano con decreto del 27 gennaio 2026. Il provvedimento era stato adottato a seguito di una querela per maltrattamenti presentata nei suoi confronti, ritenuta dall’Amministrazione una segnalazione qualificata di condotta idonea a far dubitare della permanenza dei requisiti di affidabilità.
Il destinatario del provvedimento, che ne deduceva la lesione della propria capacità professionale e reddituale, impugnava il decreto dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A sostegno del ricorso, evidenziava l’intervenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico, circostanza che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a rivalutare il proprio giudizio di non affidabilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, ha ritenuto la domanda cautelare assistita da fumus boni iuris, non apparendo la censura, ad una prima sommaria delibazione, priva di fondamento. Il Collegio ha osservato, in primo luogo, che il giudizio di non affidabilità del ricorrente risulta smentito dall’esito del procedimento penale, essendo intervenuta l’archiviazione. Tale circostanza, documentata in atti, impone un approfondimento in sede di merito circa la corretta valutazione, da parte dell’Amministrazione, della querela quale elemento sintomatico di una condotta ostativa al mantenimento dei requisiti.
Il Collegio ha inoltre richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’esercizio dell’ampia discrezionalità dell’Autorità in materia di revoca dei titoli abilitativi deve essere calibrato sulla specifica posizione del destinatario. Quando questi svolge l’attività di guardia particolare giurata, la revoca incide direttamente sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di reperire risorse per il sostentamento proprio e della famiglia. Ne consegue l’esigenza di una motivazione più rigorosa, non essendo sufficienti quelle valutazioni che potrebbero invece sorreggere analoghi provvedimenti adottati nei confronti di soggetti non professionalmente coinvolti.
Quanto al danno grave e irreparabile, il TAR ne ha riconosciuto la sussistenza, ritenendo che l’interesse pubblico alla sicurezza resti comunque salvaguardato dalla fissazione in tempi rapidi dell’udienza di merito, calendarizzata per il 4 novembre 2026. In accoglimento dell’istanza, il Collegio ha pertanto sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, compensando le spese della fase cautelare e disponendo l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
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Nota della Redazione
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