Revoca della parità scolastica e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 4214 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria non è più suscettibile di annullamento utile quando il giudice d’appello cautelare ne abbia differito gli effetti all’anno scolastico successivo, consentendo all’istituto di concludere quello in corso: in tal caso la scuola non ha più interesse all’impugnazione per l’annualità corrente. Parimenti, la sopravvenuta cessazione dell’attività dell’istituto a decorrere dall’anno scolastico seguente determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse anche per gli anni successivi. La declaratoria di improcedibilità presuppone che la carenza di interesse sia effettiva e sopravvenuta, e non una semplice cessazione della materia del contendere, la quale postula il venir meno della pretesa sostanziale. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Un istituto scolastico paritario impugnava il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale aveva disposto la revoca del riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2024/2025, unitamente agli atti presupposti: la nota di preavviso, il piano straordinario di verifica e la relazione ispettiva con esito negativo. La scuola deduceva di possedere tutti i requisiti, di averli comprovati in sede di contraddittorio e di aver subito una revoca fondata su irregolarità sanabili, senza effettiva interlocuzione.

Il TAR respingeva l’istanza cautelare, ritenendo le criticità idonee a giustificare il provvedimento. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4509 del 28/11/2024, accoglieva l’appello, stabilendo che l’eventuale conferma della revoca avrebbe prodotto effetti solo dall’anno successivo, così da consentire all’istituto di concludere l’anno in corso. Nel corso del giudizio la scuola comunicava la cessazione dell’attività a decorrere dal 1° settembre 2025 e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per l’anno corrente e la sopravvenuta carenza di interesse per gli anni successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la qualificazione della sopravvenienza processuale, distinguendo la cessazione della materia del contendere dalla improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Solo la seconda, secondo il TAR, descrive correttamente l’esito: la prima presupporrebbe il venir meno della contrapposizione sostanziale, che qui non ricorre, perché il provvedimento impugnato conserva la sua attitudine lesiva per il futuro.

Quanto all’anno scolastico in corso, il Tribunale osserva che l’ordinanza n. 4509 del 28/11/2024 ha consentito all’istituto di operare come scuola paritaria fino alla conclusione dell’anno, ma ha stabilito che l’eventuale annullamento giurisdizionale potrebbe avere effetto solo dall’anno 2025/26. Tale assetto, se pure realizza una sostanziale sanatoria dell’attività svolta, non elimina il provvedimento di revoca né lo priva di efficacia. Ne consegue che la scuola, ormai legittimata a completare l’anno, non trae più alcuna utilità dall’annullamento del decreto: l’interesse all’impugnazione deve valutarsi in concreto e non in astratto.

Il Collegio precisa che il Consiglio di Stato non ha scrutinato nel merito la legittimità del provvedimento, ma ha inciso solo sul profilo temporale degli effetti. Ciò nonostante, l’esito cautelare è sufficiente a rendere il ricorso improcedibile per l’annualità considerata, poiché l’utilità perseguita è già stata conseguita per altra via.

Per gli anni scolastici successivi al 2024/2025, la cessazione dell’attività comunicata dall’istituto a decorrere dal 1° settembre 2025 priva definitivamente la scuola di interesse al gravame. Il difetto di interesse opera qui in chiave sopravvenuta e assorbe ogni ulteriore scrutinio dei motivi di ricorso, che restano non esaminati nel merito.

Il TAR dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nei sensi della motivazione, e dispone la compensazione delle spese in ragione della complessità e peculiarità della vicenda e dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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