Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e astreinte contro il Ministero dell’Istruzione (TAR Campania n. 4217 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Accertata l’inerzia dell’amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e, in caso di perdurante inadempimento, nomina il commissario ad acta. La misura compulsoria dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata al criterio della non manifesta iniquità e a un limite massimo, oltre il quale perderebbe funzione compulsoria per divenire fonte di ingiustificata locupletazione del privato. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza n. 88/2024 del Tribunale di Benevento, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al risarcimento del danno pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, per la illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati per più di trentasei mesi, nonché al riconoscimento della progressione stipendiale spettante al personale docente di ruolo e al pagamento delle relative differenze retributive.

La ricorrente deduce che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma a titolo di penale di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente l’ammissibilità dell’azione. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il TAR accoglie anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata in € 500,00 per ogni mese di ritardo. Individua quale termine di decorrenza il mese successivo alla scadenza del termine per l’adempimento e quale termine ad quem il mese dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, computato per intero in caso di esecuzione oltre il quindicesimo giorno. Richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 sulla concorrenza tra potere dell’amministrazione e del commissario.

Quanto alla quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità, il Collegio fissa il limite massimo di € 5.000,00, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019, che ha chiarito come la fissazione del tetto massimo della penalità sia elemento necessario per evitare che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato in danno della controparte. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *