La rimessione al Consiglio dei ministri supera l’inerzia e rende improcedibile il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Puglia n. 756 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rimessione degli atti del procedimento di valutazione di impatto ambientale al Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988, per la risoluzione del contrasto tra Amministrazioni che si sono espresse in termini divergenti, determina il trasferimento del potere di provvedere in capo all’organo di vertice. Tale atto, pur non realizzando la conclusione ordinaria del procedimento, integra una “determinazione” che supera l’iniziale inerzia dell’Amministrazione procedente. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conversione del rito ex art. 32 c.p.a. per l’impugnazione dell’atto sopravvenuto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in relazione alla procedura di VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Ascoli Satriano. Nelle more del giudizio, il MASE aveva comunicato la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attivando la procedura ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988, per la risoluzione del contrasto insorto con il Ministero della cultura, che si era espresso in senso contrario alla realizzazione del progetto.

Avverso tale atto la ricorrente aveva proposto motivi aggiunti, depositati il giorno precedente l’udienza camerale fissata per la discussione del ricorso sul silenzio. Nel corso dell’udienza il Collegio aveva rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e aveva trattenuto la causa in decisione anche ai fini dell’eventuale conversione del rito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha richiamato l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione, secondo cui la rimessione dell’affare al superiore livello di governo, non più prettamente tecnico ma politico-amministrativo, comporta uno spostamento del piano valutativo, espressione di una tipica regola di sussidiarietà verticale e di un meccanismo di coordinamento che coniuga il profilo dell’attività con quello dell’organizzazione.

Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che la mancata adozione del provvedimento finale non coincide più con una vera e propria inerzia in senso tecnico dell’Amministrazione titolare del procedimento di VIA. Il potere di provvedere, per effetto dell’input dell’Amministrazione procedente, si è infatti trasferito in capo al Consiglio dei ministri.

L’atto di rimessione integra pertanto una determinazione dell’Amministrazione qualificabile, lato sensu, come espresso superamento dell’iniziale inerzia che aveva giustificato il ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.

Conseguentemente, il Collegio ha disposto la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., in ordine al ricorso per motivi aggiunti, che proseguirà nelle forme del rito ordinario, con rinvio alla definizione dell’intero giudizio della regolamentazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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