Revoca patente e prevenzione: nuovo titolo dopo il triennio (TAR Puglia n. 1073 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 3 dell’art. 120 cod. strada subordina il conseguimento di una nuova patente di guida, dopo la revoca, al solo decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione o penale, senza richiedere alcun provvedimento riabilitativo. Il comma 1 del medesimo articolo, che invece esige la riabilitazione, disciplina il primo rilascio e non il nuovo conseguimento del titolo. Decorso il triennio, il Prefetto non può fondare il diniego di nulla osta sulla mancata riabilitazione: deve svolgere una specifica istruttoria sulle motivazioni del richiedente, verificando le eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute. La revoca della patente opera su piano amministrativo e non ha funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dell’illecito penale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio della Motorizzazione civile di Foggia, e alla Prefettura di Foggia il nulla osta per conseguire una nuova patente di guida ai sensi dell’art. 116 d. lgs. n. 285/1992. L’amministrazione ha rappresentato la necessità di acquisire preventivamente il parere della Prefettura, competente a verificare il venir meno delle cause ostative e la presenza dei requisiti morali.

La Prefettura ha reso parere negativo in asserita applicazione dell’art. 120, comma 1, cod. strada, e la Motorizzazione ha espresso il diniego. Il ricorrente ha dapprima proposto ricorso per l’accertamento del silenzio delle amministrazioni, poi ha impugnato con motivi aggiunti il parere e il diniego sopravvenuti. Con sentenza non definitiva n. 90 del 23 gennaio 2025 il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse e ha disposto la conversione del rito da speciale sul silenzio a ordinario.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rapporto tra revoca della patente e nuovo rilascio dopo la cessazione della misura di prevenzione. Il ricorrente era stato destinatario di revoca ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada perché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La misura è stata poi revocata dal Tribunale di Foggia, Ufficio Misure di Prevenzione, per decorso del triennio. Dall’esaurimento degli effetti il ricorrente non ha più commesso reati né è stato sottoposto ad altre misure, come attestato dal certificato penale e da quello dei carichi pendenti.

Il Collegio ricostruisce la disciplina: il comma 2 dell’art. 120 vieta la revoca quando siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione; il comma 3 consente il nuovo conseguimento della patente dopo almeno tre anni, purché non sussistano le situazioni preclusive del comma 1. La giurisprudenza amministrativa consolidata interpreta la norma nel senso che è sufficiente il decorso del termine dalla cessazione della misura, senza ulteriori condizioni.

Il TAR distingue nettamente il primo rilascio, disciplinato dal comma 1, che richiede il provvedimento riabilitativo, e il nuovo rilascio dopo revoca, regolato dai commi 2 e 3, che non contiene analogo richiamo. L’eventuale riabilitazione può rilevare prima del triennio, ma non costituisce condizione ulteriore una volta decorso il termine. L’interpretazione contraria collide con il tenore letterale della norma e con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 2020.

Il Collegio richiama la natura amministrativa della revoca della patente: essa constata l’insussistenza dei requisiti morali e non svolge funzione punitiva o dissuasiva dell’illecito penale. Ne deriva che, decorso il triennio, il Prefetto deve procedere a una specifica attività istruttoria sulle motivazioni del richiedente, verificando le esigenze lavorative o le condizioni di salute.

Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le amministrazioni resistenti sono condannate in solido alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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