Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il ritardo della p.a. (TAR Calabria n. 1073 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’esecuzione riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La relativa somma è determinabile nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella condanna. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del Commissario ad acta. La domanda di risarcimento del danno per il ritardo già maturato richiede invece la prova del maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi legali.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Cirò, con decreto ingiuntivo n. 36 del 4 maggio 2023, aveva condannato il Comune al pagamento di una somma in favore della creditrice, oltre interessi e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto esecutivo, come attestato dalla cancelleria.

Dopo la notifica del titolo e i solleciti all’amministrazione, rimasti senza esito, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento, il risarcimento del danno da ritardo e la condanna dell’ente a una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sul giudicato e che non aveva dato prova, come era suo onere, di avervi dato esecuzione. Sussistevano pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne ha affermato l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o cause ostative, la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio ha precisato che tale importo si aggiunge agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno per il ritardo già maturato, non essendo stata provata la sussistenza di un maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi legali riconosciuti dal giudice civile. Il Tribunale ha quindi assegnato all’ente il termine di 60 giorni dalla notifica, nominando Commissario ad acta il Segretario comunale con facoltà di delega, e ha posto le spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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