La durata della concessione pubblicitaria decorre dal completamento degli impianti e non dalla sottoscrizione del contratto (TAR Lazio n. 12398 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di suolo pubblico per l’installazione di impianti pubblicitari, la clausola contrattuale che fa decorrere la durata della concessione dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’installazione totale e definitiva di tutti gli impianti previsti prevale sulla data di sottoscrizione della convenzione. La decorrenza del termine deve essere ancorata al momento in cui il concessionario può effettivamente trarre godimento dai beni oggetto della concessione. La costituzione in giudizio della parte resistente mediante procura generale alle liti, e non speciale, determina la nullità della costituzione ex artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. b) c.p.a., con conseguente inutilizzabilità delle difese e dei documenti depositati dall’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria in esclusiva del suolo pubblico comunale per l’installazione di impianti pubblicitari in forza di una convenzione stipulata nel 2005, impugnava le note con cui il Comune, ritenendo prossima la scadenza del rapporto alla data del 16 settembre 2014, le richiedeva la valutazione commerciale degli impianti e la documentazione relativa ai contratti pubblicitari in essere.
La ricorrente sosteneva che il termine novennale di durata della convenzione dovesse decorrere, ai sensi dell’art. 12 del contratto, non dalla sottoscrizione dello stesso ma dal completamento dell’installazione di tutti gli impianti, intervenuto solo il 3 aprile 2014, con conseguente scadenza al 3 aprile 2023. Il giudizio, inizialmente dichiarato inammissibile in primo grado per difetto di legittimazione attiva, era stato riassunto a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dalla ricorrente, rilevando che il Comune si era costituito mediante procura generale alle liti e non speciale. Richiamato il combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. b) c.p.a., il Collegio ha affermato che il vizio che inficia la memoria di costituzione della parte resistente determina la nullità della costituzione stessa, con conseguente inutilizzabilità delle difese articolate dall’Amministrazione e dei documenti depositati, precisando che tali vizi non sono sanabili in corso di causa, secondo quanto sancito dall’Adunanza Plenaria n. 11/2025.
Il Collegio ha poi ritenuto sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, questione coperta da giudicato in forza della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la declinatoria di primo grado, e ha riconosciuto l’interesse alla decisione, pur essendo ormai cessati gli effetti della concessione, in ragione dell’accertamento dei diritti patrimoniali della concessionaria.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, osservando che il tenore letterale dell’art. 12 della convenzione fa decorrere la durata novennale dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’installazione totale e definitiva di tutti gli impianti, ossia dal momento in cui il concessionario può trarre concreta ed effettiva utilità economica dai beni. L’anticipazione di tale momento alla data di sottoscrizione del contratto contrasterebbe con la previsione pattizia e assumerebbe valore meramente formalistico e pregiudizievole per il concessionario.
Il Collegio ha precisato che l’interpretazione accolta non configura una concessione a durata indeterminata — che l’art. 12 del R.D. n. 2440/1923 vieta — ma individua con esattezza il termine iniziale di efficacia, coincidente con il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli ultimi impianti, intervenuto il 3 aprile 2014. Conseguentemente, accertata la scadenza della convenzione al 3 aprile 2023, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato, fermo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo. Il secondo motivo di gravame è stato assorbito ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., e le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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