Il diniego di concessione demaniale marittima non può fondarsi sul PUA solo adottato in via preliminare (TAR Lazio n. 824 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione degli Arenili ha natura endoprocedimentale ed è inidonea a fondare il diniego di una istanza di concessione demaniale marittima, atteso che il procedimento di approvazione del piano non si è concluso con la pubblicazione sul B.U.R.L. Poiché tutte le concessioni demaniali marittime sono scadute al 31 dicembre 2023, la quota di arenile assentito è pari a zero e l’istanza non può violare il limite del 50% di cui all’art. 7, comma 5, della L.R. Lazio n. 8/2015; la verifica di tale limite va ancorata al dato attuale, risultante da determinazioni dirigenziali recenti, e non a misurazioni risalenti. L’eventuale invocazione della c.d. proroga tecnica non può giustificare il rigetto di nuove istanze, che vanno esaminate in comparazione secondo le regole concorrenziali europee.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune di Terracina il rilascio di una concessione demaniale marittima ventennale, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, per un tratto di arenile libero di 17.575 mq con fronte mare di 350 ml, destinato alla realizzazione di uno stabilimento balneare. L’Amministrazione respingeva l’istanza, assumendo che l’area fosse destinata a “spiaggia libera con servizi” dal Piano di Utilizzazione degli Arenili, adottato in via preliminare con delibera consiliare n. 70 del 2024, e che l’eventuale rilascio avrebbe violato il limite dimensionale del 50% di arenile concedibile previsto dalla normativa regionale. La società impugnava il diniego, deducendo l’inidoneità dell’atto di adozione preliminare del PUA a fondare il provvedimento negativo e l’insussistenza del limite dimensionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui l’istanza avrebbe riguardato due lotti in violazione del disciplinare di gara: il rilievo, formulato solo in memoria, costituiva una integrazione postuma della motivazione, oltre a risultare smentito dalla documentazione di causa; la determina dirigenziale richiamata, poi, attuava una delibera già annullata dal medesimo Collegio.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’adozione preliminare del PUA rappresenta solo la prima fase di un procedimento complesso, che richiede l’esame delle osservazioni dei privati, l’approvazione in conferenza di servizi e la pubblicazione sul B.U.R.L.; la delibera di adozione ha quindi valore endoprocedimentale e non poteva essere posta a fondamento del diniego. Il Collegio ha altresì escluso la configurabilità di una destinazione ostativa derivante dal previgente PUA del 2003, risultando le previsioni richiamate dal Comune relative allo stato di fatto e non a quello di progetto, che contemplava un comparto unitario in concessione.

Quanto al limite del 50% di arenile libero, la Corte ha richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, per cui tutte le concessioni demaniali marittime sono scadute al 31 dicembre 2023, con conseguente disapplicazione delle proroghe legislative; la c.d. proroga tecnica non può essere invocata per giustificare il diniego di nuove istanze. Il Collegio ha infine rilevato che le più recenti determinazioni dirigenziali attestavano la disponibilità di arenile concedibile in misura superiore al fronte mare richiesto dalla ricorrente, sicché il diniego non poteva trovare fondamento neppure sotto il profilo dimensionale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo di riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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