Revoca patrocinio spese Stato: rimedio è opposizione non ricorso diretto (Cass. pen. Sez. IV n. 27398 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si impugna con l’opposizione disciplinata dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti al presidente dello stesso ufficio giudiziario che ha adottato il provvedimento. L’art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 riserva il ricorso diretto per cassazione, per sola violazione di legge, al decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario. Il ricorso per cassazione proposto avverso la revoca adottata d’ufficio dal giudice procedente è quindi qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Presidente del tribunale competente.

Il Fatto

Il difensore dell’interessato proponeva impugnazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Milano aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell’assistito. L’opposizione al Presidente del Tribunale veniva trasmessa alla Corte di legittimità. Il ricorrente depositava memoria difensiva insistendo per l’accoglimento.

La questione investe la qualificazione del rimedio esperibile e l’individuazione del giudice competente a decidere sul gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del sistema delle impugnazioni in materia di spese di giustizia. Lo strumento previsto dal testo unico per impugnare i provvedimenti di revoca dell’ammissione al beneficio è l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Il relativo procedimento si conclude con un’ordinanza comunicata alle parti e ricorribile in cassazione.

Il ricorso diretto per cassazione resta riservato alla sola ipotesi contemplata dall’art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002. Ne consegue che la cognizione del gravame per il riesame dei decreti in materia di gratuito patrocinio, emessi dal giudice nell’ambito di un procedimento penale, è rimessa non a un giudice superiore, ma allo stesso tribunale o alla stessa corte di appello cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La Corte osserva che l’art. 99 citato disciplina il ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione, ma la giurisprudenza ne estende l’applicazione, per coerenza sistematica, anche ai provvedimenti di revoca e a quelli dichiarativi dell’inammissibilità per carenze formali. Il provvedimento di revoca adottato a norma dell’art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002 è impugnabile con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99, poiché il testo unico, di natura compilativa, non ha abrogato le garanzie difensive della previgente disciplina (Sez. Un. n. 36168 del 14/07/2004).

La previsione di un unico strumento di impugnazione risponde a scelte di organicità e semplificazione. Il provvedimento di revoca è quindi reclamabile davanti al presidente del tribunale o della corte di appello che lo ha emesso, mentre non è esperibile direttamente il ricorso per cassazione (Sez. IV n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022; Sez. IV n. 47812 del 08/10/2019).

Il ricorso per cassazione, limitato alla sola violazione di legge, può invece essere proposto, in via alternativa all’opposizione, solo avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente (Sez. IV n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017; Sez. IV n. 3643 del 26/11/2008, dep. 2009).

Alla luce di tali considerazioni, l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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