Revoca d’ufficio del patrocinio a spese dello Stato reclamabile al Presidente del (Cass. pen. Sez. VII n. 21393 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione adottato dal giudice anche d’ufficio è impugnabile con il reclamo previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello. A tale rimedio resta estranea l’applicazione dell’art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, che riguarda il diverso caso del decreto adottato su richiesta dell’Ufficio finanziario. Ne consegue che il Presidente del Tribunale, investito del reclamo, non può qualificarlo come ricorso per cassazione, dovendo trasmettere gli atti a sé stesso per l’ulteriore corso secondo il rito dell’art. 99 citato.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Con provvedimento del 27 novembre 2025 il Gip del Tribunale di Locri ne aveva disposto la revoca d’ufficio, sul presupposto che, all’esito delle informazioni trasmesse dagli uffici finanziari, fosse emerso per l’anno 2023 il superamento della soglia reddituale fissata dagli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare.

La difesa ha proposto reclamo al Presidente del Tribunale di Locri ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deducendo l’erroneità dei dati reddituali e producendo una successiva attestazione dell’Agenzia delle Entrate che rideterminava al ribasso il reddito del ricorrente. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 3 febbraio 2026, ha ritenuto che l’opposizione dovesse essere qualificata come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte suprema ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del provvedimento impugnato: si tratta di revoca dell’ammissione disposta dal giudice d’ufficio, e non su impulso dell’Agenzia delle Entrate. Da qui il nodo giuridico: individuare il rimedio esperibile e il giudice funzionalmente competente.

L’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina espressamente il solo caso del reclamo avverso il provvedimento che ha rigettato l’istanza di ammissione, con ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello nel termine di venti giorni. La giurisprudenza è tuttavia univoca nell’estendere tale disposizione anche all’ipotesi di revoca intervenuta ex officio da parte del giudice che aveva in precedenza ammesso il beneficiario.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36168 del 14.07.2004, secondo cui il provvedimento di revoca adottato a norma dell’art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002 è impugnabile con gli stessi termini e rimedi dell’art. 99, anche quando sia stato adottato illegittimamente d’ufficio, avendo il testo unico natura compilativa e non avendo abrogato le garanzie difensive della previgente disciplina. Nello stesso senso sono richiamate Sez. IV n. 37519 del 03.05.2017, Sez. IV n. 44189 del 28.09.2012 e Sez. IV ord. n. 3305 del 17.12.2021.

Il provvedimento di revoca è dunque reclamabile solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. L’art. 113 d.P.R. citato, riferendosi al «decreto che decide sulla richiesta di revoca», postula invece, ai fini della ricorribilità per cassazione, che la revoca sia stata adottata su richiesta dell’Ufficio finanziario: evenienza che il Tribunale ha erroneamente presupposto.

La Corte qualifica quindi il provvedimento presidenziale come ricorso per cassazione e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Presidente del Tribunale di Locri per l’ulteriore corso secondo l’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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