Revoca d’ufficio della pensione definitiva e tassatività delle ipotesi di autotutela (Corte dei Conti Sez. II App. n. 236 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ipotesi di revoca e modifica d’ufficio del provvedimento definitivo di pensione, disciplinate dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, costituiscono un insieme compiuto e chiuso: al di fuori dei casi tassativamente previsti non è consentita alcuna forma di autotutela, nei ristretti termini ivi indicati. L’errore di calcolo, al pari dell’errore di fatto, presuppone che i dati disponibili ai fini del calcolo sussistano già al momento della liquidazione definitiva. La sopravvenuta incapienza delle risorse del fondo contrattuale, derivante dall’immissione in ruolo di nuovi dirigenti senza adeguamento del fondo, non integra alcuna delle fattispecie di revoca e non è opponibile al pensionato, non potendo incidere retroattivamente sul trattamento di quiescenza maturato sulla base degli emolumenti effettivamente percepiti.

Il Fatto

Un dirigente scolastico, collocato in quiescenza dal 1° settembre 2009, aveva ottenuto con determina INPDAP del 2010 la liquidazione della pensione definitiva, integrata con i miglioramenti economici previsti dal C.C.N.L. dirigenti scolastici del 15 luglio 2010. Nel 2012, a seguito dell’immissione in ruolo di numerosi dirigenti con decorrenza dal 1° settembre 2007, l’Ufficio scolastico regionale aveva rideterminato la retribuzione di posizione. Su quella base l’INPS, con determina del 5 novembre 2014, aveva rideterminato il trattamento pensionistico in senso peggiorativo.

Il primo Giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento e riconosciuto la pretesa del pensionato. L’INPS ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la violazione degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto della ricorrenza di un errore di calcolo.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge entrambi i motivi. Quanto alla giurisdizione, la controversia non investe l’attribuzione degli emolumenti aggiuntivi, già documentati e non contestati dall’amministrazione datoriale, ma esclusivamente il legittimo esercizio del potere di revoca e modifica del trattamento di quiescenza, materia tipicamente pensionistica.

Nel merito, la rideterminazione della parte variabile della retribuzione era stata causata dall’incapienza delle risorse finanziarie del fondo regionale, previsto dagli artt. 42 C.C.N.L. 2002, 55 C.C.N.L. 2006 e 25 C.C.N.L. 2010. A fronte dell’aumento dei dirigenti in servizio dal 2007, il fondo non era stato proporzionalmente incrementato, con conseguente disdetta unilaterale del contratto integrativo regionale nel 2009.

La Corte ricorda che gli artt. 204 e 205 delineano un numerus clausus di ipotesi di revoca e modifica della pensione liquidata in via definitiva, a salvaguardia dell’aspettativa del pensionato al valore economico maturato. L’errore di calcolo evocato dall’appellante è una fattispecie specifica di errore di fatto e presuppone dati già sussistenti al momento della liquidazione: nella specie, invece, nessun errore fu commesso nel 2010, poiché il rateo fu calcolato sugli emolumenti effettivamente percepiti.

La sopravvenienza avrebbe potuto al più ricondursi alla lettera c) dell’art. 204, ma la relativa ipotesi non ricorre e, in ogni caso, il termine di sessanta giorni di cui all’art. 205 era ampiamente decorso. La Corte richiama la giurisprudenza contabile uniforme in fattispecie sovrapponibili (Sez. III centr. app. n. 412/2018 e n. 416/2018; Sez. I centr. app. n. 82/2019, n. 364/2017, n. 365/2017, n. 388/2017, n. 389/2017, n. 50/2017 e n. 51/2017). L’appello è rigettato e le spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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