Revoca permesso lungo periodo per assenza alloggio e reddito adeguati (Cons. Stato n. 520 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando risulti accertata l’assenza di un alloggio idoneo, stabile ed effettivo e di un reddito adeguato all’attualità. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione quando l’interessato si limiti a una ricostruzione storica delle occupazioni lavorative priva di elementi sull’adeguatezza reddituale presente. La mancata attivazione del soccorso istruttorio non è censurabile ove il procedimento di aggiornamento risulti irrilevante per effetto della revoca già disposta. Il provvedimento finale non è annullabile per violazione delle garanzie procedimentali quando, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento del Questore della Provincia di Roma del 25 febbraio 2019, con cui era stata revocata la carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il decreto di archiviazione dell’istanza di aggiornamento del 19 aprile 2023 e il conseguente provvedimento di espulsione del Prefetto del 16 maggio 2023.

La revoca si fondava sulla duplice contestazione dell’assenza di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato. L’archiviazione dell’aggiornamento si basava, oltre che sulla revoca, sulla mancata presentazione dell’interessato al fotosegnalamento. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 22427/2024; la Sezione Terza respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 2167/2025. L’interessato proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene le censure generiche e, in parte, confermative delle conclusioni dell’Amministrazione. Sul punto centrale, la difesa dell’appellante finisce per ammettere l’assenza dei requisiti: indica il domicilio presso un luogo notoriamente abitato da senza fissa dimora e si limita a una vaga ricostruzione storica delle occupazioni lavorative, senza offrire alcun elemento sull’adeguatezza del reddito all’attualità.

La Corte sottolinea come un lungo periodo di permanenza in Italia non valga a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale: gli alti e bassi degli ultimi decenni, compresi quelli del periodo pandemico, non provano la capacità di sostentamento presente. La legittimità della revoca trova quindi conferma.

Quanto al soccorso istruttorio, la censura è superata: l’archiviazione dell’istanza di aggiornamento trova sufficiente giustificazione nella revoca, che rende irrilevante la prosecuzione del relativo procedimento. La censura non è del resto diretta a contestare il mancato avvio del procedimento per il rilascio della protezione speciale.

Il Collegio prescinde dall’esame della dedotta violazione delle garanzie procedimentali, perché il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso. Non coglie nel segno, infine, il rilievo secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un titolo diverso dalla carta UE: tale eventualità resta subordinata alla presentazione di una diversa istanza da parte dell’interessato.

L’appello è quindi respinto, salva la possibilità di presentare istanza per un permesso diverso dalla carta oggetto di legittima revoca. Le spese del grado sono compensate in ragione della natura della pretesa azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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