Divieto di detenzione armi e litigiosità familiare: la valutazione prognostica di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 345 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti attinenti al porto e alla detenzione di armi, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare, con prudente apprezzamento, l’affidabilità del destinatario, fermi i limiti di congruità e ragionevolezza. Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale. Esso non presuppone l’accertamento di un concreto abuso, essendo sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio desumibile dagli elementi esaminati, e può fondarsi anche su un unico episodio sintomatico di inaffidabilità. Una situazione di conflittualità familiare o di vicinato è idonea a giustificare il divieto, a prescindere dalle reciproche responsabilità nella sua causazione. Il provvedimento inibitorio, per la sua natura precauzionale e preventiva, è caratterizzato dall’urgenza e non comporta l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia e deteneva un fucile semiautomatico. Nel settembre 2020, a seguito di una lite tra componenti del suo nucleo familiare e quelli del cognato, con intervento dei Carabinieri, e della querela presentata per le minacce proferite dalla coniuge nel corso di un litigio con la nipote, imboccando il fucile del marito, i Carabinieri ritiravano la licenza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri proponeva quindi l’adozione del divieto di detenzione ex art. 39 TULPS e il Prefetto emetteva il decreto impugnato. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento deducendo violazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, eccesso di potere e travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’istanza cautelare era stata rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente le prime due censure, richiamando un proprio precedente (TAR Catania, I, n. 2791 del 2024) e la giurisprudenza amministrativa ivi richiamata. La detenzione di armi costituisce fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4 della legge n. 110/1975. La natura cautelare del provvedimento si correla alla finalità di scongiurare i pericoli connessi all’uso dell’arma, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, interessi pubblicistici prevalenti su quello privatistico alla detenzione.

La discrezionalità attribuita all’Autorità di Pubblica Sicurezza consente di tenere conto anche della mera possibilità di comportamenti inappropriati: non si tratta di accertare ex post un nesso causale, ma di prevedere i futuri comportamenti del soggetto. Anche un unico episodio può essere sintomatico dell’inaffidabilità. I provvedimenti limitativi possono fondarsi su situazioni di conflittualità familiare o di vicinato, poiché la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende a esasperarsi nel tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti abbiano disponibilità di armi, ancorché l’uso improprio non si sia già verificato.

Nel caso concreto la motivazione del divieto si fonda sulla grave litigiosità tra i due nuclei familiari, sfociata nella lite del settembre 2020 e nell’episodio oggetto di querela. Tali fatti giustificano il giudizio di prevenzione e la valutazione negativa di affidabilità circa il buon uso delle armi. La situazione di litigiosità, secondo un giudizio di comune diligenza e prudenza, è astrattamente idonea a cagionare un uso non corretto delle armi; l’analisi del contesto relazionale è essenziale anche sotto il profilo della possibilità di incorrere in circostanze che determinino abusi correlati alla mera detenzione.

Stante l’ampia discrezionalità, non è necessario un particolare onere motivazionale, bastando elementi idonei a escludere che le valutazioni dell’Autorità siano irrazionali o arbitrarie. La Prefettura non si è limitata a richiamare la proposta dei Carabinieri, ma ha dato essa stessa atto della situazione di tensione. Il Collegio esclude pertanto il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria.

Quanto alla terza censura, il divieto di detenzione, per la sua natura precauzionale e preventiva, è caratterizzato dall’urgenza e non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990; il provvedimento dà comunque atto della memoria difensiva dell’interessato e delle sue argomentazioni. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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