Revoca permesso lungo periodo e espulsione richiedono valutazione concreta pericolosità sociale (TAR Trentino-Alto Adige n. 292 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo fatto che lo straniero abbia riportato una condanna penale. L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione un giudizio di pericolosità sociale in concreto e una motivazione articolata, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, così da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali. Il giudizio deve reggere anche quando la condanna riguardi un reato ostativo, dovendo il Questore operare il bilanciamento tra pubblica sicurezza e vita familiare ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, T.U.I.. È illegittimo per difetto istruttorio e motivazionale il provvedimento che riduca la pericolosità alla sola condanna e non valuti gli elementi suppletivi indicati dal legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è destinatario di un decreto del Questore che ne dispone la revoca per ritenuta pericolosità sociale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il provvedimento si fonda su una condanna, resa con art. 444 cod. proc. pen. e con sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, nonché su una segnalazione di polizia relativa a un diverbio per un debito.
Il ricorrente impugna la revoca deducendo violazione dell’art. 9, commi 4, 7 e 9, T.U.I., nonché eccesso di potere per difetto istruttorio e carenza motivazionale. Lamenta che l’Amministrazione abbia dedotto meccanicamente la pericolosità dalla condanna, senza ponderare la durata del soggiorno, l’inserimento familiare e quello lavorativo, unica fonte di reddito per il nucleo. L’istanza cautelare è rigettata con ordinanza n. 70 del 25.06.2025; il ricorso è poi trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui diniego e revoca del titolo di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze di condanna. Tali misure esigono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali.
La regola vale anche in presenza di un reato ostativo, poiché in tal caso il Questore deve operare il bilanciamento tra l’interesse alla pubblica sicurezza e quello alla vita familiare ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, T.U.I., considerando la natura ed effettività dei vincoli familiari e la durata del soggiorno.
Nel caso concreto il decreto desume la pericolosità dalla gravità dei fatti e da una pretesa elevata probabilità di recidiva, argomentata anche tramite una segnalazione di polizia. Il Collegio rileva che tale segnalazione è successiva all’avvio del procedimento e alle osservazioni difensive, e che dalla stessa emerge solo l’intervento della squadra volante per un litigio, con versioni divergenti dei due soggetti. Non risultano accertamenti ulteriori né verifiche sulla veridicità delle asserzioni. Il giudizio di pericolosità risulta così carente di motivazione, oltre che affetto da contraddittorietà: da un lato si prospetta una recidiva futura, dall’altro si assume che lo spaccio non sia mai cessato.
Il provvedimento, inoltre, si concentra esclusivamente sulla condanna e non valuta la durata del soggiorno né l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Manca la valutazione approfondita richiesta dal legislatore: il ricorrente vive in Italia da lungo tempo con la moglie e tre figlie minorenni, in un appartamento in locazione, e svolge attività lavorativa documentata dalle dichiarazioni dei redditi.
All’Amministrazione si imponeva un ponderato giudizio di bilanciamento ex art. 9, comma 4, T.U.I., anziché un acritico automatismo espulsivo. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione e il riesercizio del potere nel rispetto del vincolo conformativo. Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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