La dimora stabile si prova d’ufficio: obbligo di accertamento telematico della PA (TAR Trentino-Alto Adige n. 291 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della dimora stabile e ininterrotta in provincia per almeno dodici mesi va accertato sulla base della disciplina vigente al momento della domanda, con esclusione di ogni rilievo automatico delle erogazioni degli anni precedenti. Quando l’amministrazione procedente disponga di un principio di prova e il privato abbia allegato l’impossibilità di reperire ulteriori dati, essa è tenuta ad attivare l’accertamento d’ufficio dei fatti certificabili da altra pubblica amministrazione, anche per via telematica ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 17/1993. Il mancato esperimento di tale accertamento integra difetto istruttorio ed erronea applicazione dell’art. 17 del D.P.G.P. n. 30/2000, con conseguente annullamento del provvedimento che abbia escluso dal calcolo del contributo il familiare convivente. La contestazione di un’assenza va riferita al periodo residuo e scrutinata alla stregua della nozione di interruzione introdotta dall’art. 17, comma 2-ter, a far data dal 1° gennaio 2023.
Il Fatto
Due coniugi presentavano al Distretto sociale di Merano domanda di contributo per il canone di locazione e le spese accessorie, come negli anni precedenti. Il Comitato tecnico rilevava la necessità di documentare la presenza stabile della moglie sul territorio provinciale per un arco temporale risalente.
Esibita la documentazione disponibile, l’amministrazione accoglieva solo in parte l’istanza: escludeva la moglie dal criterio di calcolo e riduceva l’importo a euro 148,88, sul rilievo che non fosse dimostrato il domicilio stabile e ininterrotto da dodici mesi, con contestazione di due finestre temporali. I coniugi ricorrevano per violazione dell’art. 17 del D.P.G.P. n. 30/2000, dell’art. 43 cod. civ. e per difetto di motivazione. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora, riservando al merito l’accertamento dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7-bis della legge provinciale n. 13/1991 disciplina l’assistenza economica sociale e demanda i criteri al regolamento di esecuzione; l’art. 17 del D.P.G.P. n. 30/2000 richiede la dimora stabile e ininterrotta da dodici mesi. Il comma 2-ter, introdotto dal D.P.P. n. 31/2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, qualifica come interruzione l’assenza continuativa superiore a sei settimane non giustificata da lavoro, salute o altri motivi non imputabili.
Su questa base il Tribunale esclude che la concessione del contributo negli anni precedenti, avvenuta sotto la previgente disciplina, possa assumere valore dirimente. La verifica va condotta sul nuovo criterio dell’interruzione e riguarda la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa.
La questione si concentra sul solo periodo rimasto contestato. I ricorrenti avevano depositato l’estratto dei movimenti della tessera Südtirol-Alto Adige Pass, allegando di non poter risalire ai mesi anteriori; il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 175/2025, riteneva integrato un principio di prova e ordinava alla società di trasporto l’esibizione dei dati mancanti ai sensi degli artt. 63, comma 2, c.p.a. e 213 c.p.c..
Acquisito il riepilogo dei viaggi, la documentazione comprova la presenza stabile e ininterrotta per il periodo richiesto e supera la contestazione residua. Il Collegio afferma allora che una conclusione diversa avrebbe imposto, giusta l’art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge provinciale n. 17/1993, di procedere all’accertamento d’ufficio degli ulteriori fatti che un’altra amministrazione è tenuta a certificare, secondo il comma 4 del medesimo articolo, che impone l’acquisizione e il controllo per via telematica attraverso l’accesso alle banche dati.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, al rimborso del contributo unificato e con conferma del patrocinio a spese dello Stato, liquidato al difensore in euro 1.400,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 43 c.c. – Domicilio e residenza
- Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente