Revoca del permesso di lungo periodo e assenza oltre dodici mesi (TAR Toscana n. 1626 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 per assenza dal territorio dell’Unione superiore a dodici mesi consecutivi non opera in modo automatico. L’amministrazione è tenuta a valutare i gravi e comprovati motivi che hanno determinato l’allontanamento e impedito il rientro, in coerenza con la ratio dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il potere in concreto esercitato presenta margini di discrezionalità proprio nel perimetrare la gravità e la rilevanza dei motivi impeditivi. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento adottato senza la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non potendo l’amministrazione addurre in giudizio una motivazione postuma per colmare il difetto istruttorio. Resta esclusa la riconduzione del vizio alla fattispecie dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché la motivazione costituisce presupposto e fondamento dell’esercizio del potere.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina cinese presente in Italia dal 2001, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2015. Nel luglio 2023 ne chiedeva l’aggiornamento alla Questura di Firenze. L’amministrazione, rilevato dal passaporto un allontanamento dal territorio italiano dal 17.01.2020 al 22.07.2021, con provvedimento del 20.11.2024 revocava il titolo, senza le comunicazioni di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990.
La ricorrente impugnava l’atto deducendo violazione dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 7 e 10-bis della legge sul procedimento, oltre a travisamento dei fatti ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Esponeva di essere rimasta bloccata in Cina dalla chiusura delle frontiere per la pandemia da Covid-19 e da gravi problemi familiari, documentati con la malattia e il decesso dei suoceri. Il Ministero dell’Interno si costituiva e depositava relazione istruttoria su impulso del Collegio. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 70/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il dato letterale dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 e lo coordina con l’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, che già ammette l’interruzione del soggiorno per gravi e comprovati motivi. Le due disposizioni condividono la medesima ratio: valorizzare allontanamenti significativi per verificare la compromissione del legame dello straniero con il contesto socio-economico nazionale.
Su questa linea il Tribunale cita TAR Lombardia Milano, Sez. I, n. 3030 del 2023, secondo cui la revoca non va disposta ove l’assenza sia determinata da gravi e comprovati motivi, e TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 5 del 2022, che esclude ogni automatismo decadenziale e impone di considerare quanto addotto dal richiedente. Richiama inoltre TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 385 del 2025 e la propria precedente TAR Toscana, Sez. II, n. 104 del 2025, che qualificano illegittima la revoca quando l’assenza prolungata dipenda dalle misure restrittive imposte dal governo cinese per la pandemia.
Nel caso concreto l’amministrazione ha motivato la revoca sul solo dato oggettivo dell’assenza superiore a dodici mesi e ha giustificato l’omesso contraddittorio invocando la natura vincolata della decisione ex art. 21-octies legge n. 241/1990. La difesa erariale ha sostenuto l’assenza di un divieto generale di rientro e una lettura restrittiva della norma. Tali argomenti, osserva il Collegio, confliggono con il dato letterale e con l’orientamento consolidato.
Il Tribunale ritiene invece che il potere esercitato presenti margini di discrezionalità, proprio nel valutare gravità e rilevanza dei motivi impeditivi al rientro. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi diventa perciò causa autonoma di illegittimità, non superabile con la prova della diversità del contenuto. Le argomentazioni della memoria difensiva sulla non credibilità delle ragioni addotte costituiscono un tentativo di motivazione postuma, inammissibile. La ricorrente ha comunque comprovato le ragioni impeditive, anche alla luce della riapertura delle frontiere cinesi solo dall’8 gennaio 2023.
Il provvedimento è pertanto annullato per carenza istruttoria, difetto di motivazione e illegittima omissione del contraddittorio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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