Accesso agli atti e decorrenza del termine per ricorrere nel rito appalti (TAR Sicilia n. 1339 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito appalti, la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara determina la dilazione del termine per la notificazione del ricorso soltanto quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per formulare i motivi di impugnazione. Se le censure prescindono da tali elementi, perché investono in radice la scelta dell’amministrazione di procedere all’affidamento diretto o la contraddittorietà dell’azione amministrativa già emergente dagli atti notificati, il ricorso deve essere notificato nel termine ordinario di trenta giorni. La mancata risposta all’istanza di accesso non sospende né amplia automaticamente il termine, che resta ancorato alla piena conoscenza degli atti lesivi. Il ricorso notificato oltre tale termine è irricevibile.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva il servizio di vigilanza di un immobile di proprietà dell’azienda sanitaria resistente dal 2016, in forza di una procedura aperta e di successive proroghe semestrali. Dopo la pubblicazione di una consultazione preliminare di mercato, l’amministrazione ha indetto sul MEPA una procedura per l’affidamento del servizio e, con provvedimenti del 30 e 31 ottobre 2023, ha comunicato alla ricorrente la cessazione dal servizio, affidandolo a un diverso operatore economico.

La ricorrente ha impugnato tali atti, dolendosi del ricorso alla consultazione in presenza di una gara regionale, dell’assenza dei requisiti in capo all’affidataria e della lesione del proprio legittimo affidamento. L’amministrazione e la controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato il 4 dicembre 2023. Con motivi aggiunti è stata poi impugnata la delibera con cui il servizio di portineria virtuale è stato affidato a una terza società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la conversione del rito dal rito ordinario al rito appalti, venendo in rilievo l’affidamento diretto di servizi riconducibili al codice degli appalti. Quanto ai motivi aggiunti, rileva che l’impugnazione concerne un servizio distinto da quello oggetto del ricorso introduttivo, sebbene riferito al medesimo immobile: non ricorrono perciò i presupposti dell’art. 43 c.p.a., che riguarda nuove ragioni o domande connesse a quelle già proposte. L’atto, pur qualificato come motivi aggiunti, ha natura di ricorso autonomo e viene quindi stralciato, con rinvio a nuova udienza anche per garantire i termini a difesa alla società controinteressata.

Sul ricorso introduttivo, il Collegio esamina l’eccezione di tardività. Gli atti impugnati risalgono al 30 e 31 ottobre 2023 e la ricorrente ne aveva avuto immediata conoscenza; la notifica è avvenuta il 4 dicembre 2023, oltre i trenta giorni. La ricorrente invoca la presentazione, il 31 ottobre 2023, di un’istanza di accesso rimasta senza riscontro, sostenendo che il termine andasse dilatato a quarantacinque giorni.

Il Collegio richiama gli esiti consolidati dopo l’Adunanza Plenaria n. 12/2020: l’accesso agli atti di gara dilata il termine solo quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario o delle giustificazioni rese nel procedimento di verifica dell’anomalia. La dilazione opera, dunque, soltanto se la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria a formulare le censure; in caso contrario resta fermo il termine ordinario.

Nel caso concreto, le censure prescindono da tali elementi. La ricorrente contesta in radice la scelta dell’amministrazione di procedere all’affidamento diretto a un operatore che aveva partecipato alla consultazione di mercato e lamenta una contraddittorietà dell’azione amministrativa già emergente dagli atti di affidamento e di cessazione. L’istanza di accesso, per la parte non necessaria a formulare i motivi, non produce alcuna dilazione. Il ricorso introduttivo è pertanto irricevibile.

Il Collegio liquida le spese del ricorso introduttivo secondo soccombenza, in duemila euro, di cui mille all’azienda sanitaria e mille alla controinteressata, e fissa la trattazione dei motivi aggiunti all’udienza del 27 giugno 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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