Imposta piattaforme marine: poligoni di Thiessen e riparto del gettito (Cons. Stato n. 2953 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto interministeriale che individua i Comuni destinatari del gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.l. n. 124/2019, costituisce atto di normazione secondaria, generale e astratto, emanato in funzione integrativa della disciplina legislativa. Esso è adeguatamente motivato quando la nota metodologica allegata, parte integrante del decreto, descriva funzione e modalità operative del criterio tecnico prescelto. Il metodo dei poligoni di Thiessen è criterio oggettivo, scientificamente attendibile e appropriato alla funzione di riferire gli spazi marini ai Comuni rivieraschi; la scelta tecnico-discrezionale dell’amministrazione è sindacabile, ma supera il vaglio quando i criteri alternativi conducano al medesimo esito. Non lede l’affidamento del Comune che in passato ha riscosso Ici e Imu sulla piattaforma la scelta di riferirla, pro futuro, a un diverso Comune costiero. All’atto generale non si applicano le garanzie di partecipazione procedimentale del capo III della l. n. 241/1990; ove pure si applicassero, opera l’art. 21-octies, comma 2, secondo inciso.
Il Fatto
Il Comune di Porto Viro impugna davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale che, attuando l’art. 38 d.l. n. 124/2019, individua i Comuni cui spetta il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine. La contestazione riguarda la riferibilità del rigassificatore Adriatic LNG al Comune di Porto Tolle anziché al Comune appellante, che aveva fino al 2020 riscosso Ici e Imu sull’impianto e sul metanodotto di terraferma.
Il TAR respinge il ricorso con la sentenza n. 18650 del 25 ottobre 2024, riconoscendo all’atto natura normativa, ampia discrezionalità e idonea motivazione. Il Comune propone appello con sei motivi, deducendo incompetenza nella presidenza della Conferenza, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza del criterio dei poligoni di Thiessen, violazione delle garanzie partecipative e violazione della procedura di variazione dei confini comunali. La Sezione dispone una verificazione affidandola all’Istituto idrografico della marina.
La Motivazione della Corte
Sull’incompetenza, il Collegio conferma che la Conferenza è stata legittimamente presieduta dal solo Ministro dell’interno. L’art. 1 d.P.C.M. 15 marzo 2021 assegna la presidenza congiunta solo nelle materie di competenza del Ministro per gli affari regionali; l’art. 38 d.l. n. 124/2019 non menziona tale Ministro e l’art. 14 d.lgs. n. 300/1999 colloca la finanza locale nel Ministero dell’interno. L’appellante non indica alcuna norma attributiva della competenza richiesta.
Quanto all’intesa, la nota metodologica non è richiamata nel testo dell’intesa del 16 marzo 2022, ma è parte integrante del decreto su cui l’intesa si è espressa; la stessa nota era già stata valutata positivamente nell’intesa del 5 agosto 2021. La nuova intesa si è resa necessaria solo per l’inclusione ed esclusione di alcuni manufatti, essendo il metodo rimasto invariato. Quanto all’istruttoria, il Collegio valorizza l’ordine del giorno della seduta, la riunione tecnica del 22 febbraio 2022 e il parere Anci, seguito da integrazioni al decreto.
Nel merito del criterio tecnico, la Sezione qualifica l’atto come normazione secondaria e ritiene la motivazione sufficiente, desumendosi dal decreto e dalla nota le ragioni della riferibilità al Comune di Porto Tolle. La verificazione ha confermato che il metodo è impiegato nella pianificazione marittima, che esistono criteri soggettivi e oggettivi alternativi, ma che nessuno di essi avrebbe ricondotto il rigassificatore al Comune appellante. Il metodo è dunque attendibile e appropriato.
Quanto all’affidamento, il Collegio osserva che prima del decreto mancava un criterio generale di riferibilità degli spazi marini; l’amministrazione ha adottato un criterio uniforme, conforme ai principi di uguaglianza e parità di trattamento. La pregressa riscossione non limita la discrezionalità del legislatore. La collocazione della piattaforma rileva da sola, poiché l’imposta colpisce la struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi sita nel mare territoriale, a prescindere dagli ulteriori elementi dell’impianto.
È infine infondata la censura sull’art. 16 d.P.R. n. 616/1977: il decreto non varia i confini comunali, ma definisce la riferibilità del rigassificatore al solo fine tributario. Quanto alla partecipazione procedimentale, l’art. 13 l. n. 241/1990 esclude il capo III per gli atti normativi e generali; la portata astratta del decreto è confermata dall’art. 2, comma 3, che ne consente l’applicazione a ogni futura piattaforma. In ogni caso, non sarebbe ravvisabile l’annullabilità per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, secondo inciso. L’appello è respinto, con condanna alle spese e spese di verificazione a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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