Scomputo oneri urbanizzazione solo con accordo preventivo col Comune (TAR Sicilia n. 1881 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione costituisce una fattispecie eccezionale rispetto al principio generale dell’onerosità del permesso di costruire. Esso presuppone che il privato si sia obbligato a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione e che lo scomputo trovi titolo in un atto dell’amministrazione, anche di natura convenzionale, che fissi il tipo e l’entità delle opere ammesse e la quota di oneri non dovuta. L’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 subordina lo scomputo alle modalità e alle garanzie preventivamente stabilite dal Comune, al quale è riconosciuta un’ampia discrezionalità nell’accogliere o meno la proposta. Nessun diritto allo scomputo può quindi vantare il proponente in assenza di un consenso pattizio ad hoc, previamente raggiunto e formalizzato con l’ente.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria — segnatamente un tratto di strada di PRG — chiedendo lo scomputo dei relativi costi dagli oneri di urbanizzazione dovuti per una concessione edilizia. Il Comune ha respinto l’istanza, ritenendo le opere astrattamente riconducibili all’art. 16, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001, ma non ammesse a scomputo. La società ha impugnato la nota di diniego e, successivamente, la nota confermativa con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione della fattispecie: lo scomputo è eccezione rispetto alla regola dell’onerosità del titolo edilizio e richiede che il privato si sia obbligato alla realizzazione diretta delle opere, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 3532 del 2021, il Collegio osserva che lo scomputo può riguardare solo ciò che è previsto in un atto di natura convenzionale, che fissi tipo ed entità delle opere e quota di oneri non dovuta.
Sul piano della valutazione, i giudici amministrativi riconoscono all’amministrazione un’ampia discrezionalità nell’ammissione allo scomputo, senza obbligo di specifica motivazione (TAR Campania, sez. VI, n. 3474 del 2023). L’esenzione totale o parziale non può quindi derivare da un’autonoma determinazione del titolare del titolo edilizio, ma da un atto dell’ente procedente, anche convenzionale (Cons. Stato, sez. IV, n. 5061 del 2022).
Nel caso concreto, l’equivoco della società è quello di postulare un proprio diritto a sostituire il debito per oneri con la realizzazione di un’opera, senza previo accordo e senza interlocuzione ex ante con il Comune circa le modalità realizzative. Il comma 2 dell’art. 16 postula non solo la discrezionalità dell’ente, ma anche la conformazione dell’onerato alle regole realizzative stabilite ex ante.
Il Collegio aggiunge che la sostituzione in forma specifica esige un vaglio rigoroso dell’effettiva utilità progettuale dell’opera per la collettività, per escludere soluzioni di comodo dell’onerato. Tali considerazioni si rafforzano quando l’amministrazione è interpellata non nell’ambito di una rituale procedura di scomputo, ma di una proposta di transazione preordinata ad azzerare crediti pubblicistici.
Il ricorso principale è pertanto rigettato siccome infondato; segue il rigetto dei motivi aggiunti, fondati unicamente su invalidità derivata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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