Revoca del permesso di lungo soggiorno e valutazione concreta della pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 2148 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c) del D.lgs. n. 286/1998, presuppone una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, non essendo configurabile alcun automatismo tra la condanna penale e il giudizio di pericolosità. L’Amministrazione deve comunque operare il bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e i fattori di inserimento sociale, familiare e lavorativo, ma l’allegazione di tali fattori non è sufficiente a far recedere l’interesse statale quando i fatti contestati presentino un significativo grado di gravità e allarme sociale. Oltre una soglia di gravità oggettivamente percepibile, il comportamento criminale diventa intollerabile per lo Stato ospitante e rende in concreto vincolato il diniego di permanenza, con conseguente irrilevanza del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino della Repubblica Popolare Cinese, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Catania ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, contestualmente invitandolo a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni lavorativi.
Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per motivazione apparente e l’indebito automatismo tra condanna penale e giudizio di pericolosità, lamentando la mancata considerazione della durata del soggiorno, dell’inserimento sociale e dell’esigenza di tutela del nucleo familiare, segnatamente del figlio in condizioni di salute compromesse. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito le censure, tutte dirette a contestare l’indebito automatismo conseguente alla posizione penale del ricorrente. Ha richiamato l’art. 9, comma 7, lett. c) del D.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca in caso di mancanza delle condizioni di rilascio, e il comma 4, che impone di tenere conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Il TAR ha escluso che il provvedimento si fondi su una motivazione stereotipata. Il Questore non si è limitato a richiamare la condanna — riportata dal Tribunale di Catania e confermata in appello, divenuta irrevocabile — ma ha espresso una valutazione in concreto della pericolosità, valorizzando la valenza sintomatica della condotta e la sua gravità.
Quanto al bilanciamento, il Collegio ha precisato che non è sufficiente allegare l’inserimento sociale e lavorativo per far recedere l’interesse statale alla revoca, quando i fatti contestati siano connotati da significativo grado di gravità e allarme sociale. L’esistenza di legami familiari non può costituire uno scudo di immunità a fronte di un quadro di pericolosità particolarmente significativo, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2499 del 2023, e rilevando che il reato è stato commesso in danno di un familiare. Il carattere risalente della condanna e le condizioni di salute del figlio non assumono valore dirimente.
Anche la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta. La documentazione prodotta dall’Amministrazione dimostra l’avvenuto invio; in ogni caso, oltre una soglia di gravità oggettivamente percepibile, il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato, rendendo in concreto vincolato il diniego di permanenza e irrilevante la comunicazione, secondo l’orientamento richiamato di TAR Friuli Venezia Giulia, n. 342 del 2022. Il ricorso è stato respinto, con conferma della non ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.
Nota della Redazione
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