Condanna per reato ostativo e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 2150 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati richiamati dall’art. 380 cod. proc. pen. costituisce ex lege indice di pericolosità sociale dello straniero e integra causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d. lgs. n. 286/1998. In presenza di una siffatta condanna il Questore non è tenuto ad alcuna autonoma valutazione di pericolosità in concreto, essendo la stessa già compiuta dal Legislatore. Quanto ai nuovi elementi sopravvenuti richiesti dall’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286/1998, essi sono rilevanti solo se idonei a elidere la causa ostativa, individuata nella riforma della sentenza di condanna; non assumono rilievo la successiva condotta di vita, l’occupazione lavorativa o i legami familiari.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentava istanza di rinnovo del titolo. Con decreto il Questore rigettava la richiesta, rilevando che l’istante era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. alla pena di due anni di reclusione.

Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Sosteneva, in particolare, che l’Amministrazione avesse omesso ogni valutazione della pericolosità in concreto e non avesse considerato gli elementi favorevoli sopravvenuti alla condanna: la mancata commissione di ulteriori reati, l’occupazione lavorativa e il rapporto con la figlia minore. L’Amministrazione resistente si costituiva deducendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286/1998, che consente il rinnovo solo quando permangano i requisiti e non sussistano cause ostative, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. Richiama poi l’art. 4, comma 3 del medesimo decreto, che non ammette in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Il giudice accerta che la condanna riportata dal ricorrente riguarda il reato di cui all’art. 572 cod. pen., espressamente compreso tra quelli richiamati dall’art. 380 cod. proc. pen. e, dunque, tra le ipotesi ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. La doglianza sulla mancata valutazione della pericolosità è respinta richiamando il consolidato orientamento secondo cui le condanne per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. sono indicative ex lege di pericolosità sociale: la valutazione è già compiuta dal Legislatore, con la conseguenza che il Questore non ha né competenza né obbligo di ulteriori accertamenti (richiamata, ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720).

Quanto agli elementi favorevoli sopravvenuti, il Collegio interpreta restrittivamente la clausola dei “nuovi elementi” dell’art. 5, comma 5. In presenza di una condanna per reato ostativo, l’unico elemento sopravvenuto rilevante è il provvedimento che annulla la causa ostativa, ossia la riforma della sentenza nei successivi gradi di giudizio; circostanza, questa, non invocata nel caso concreto. Non possono invece assumere rilievo le altre circostanze né l’asserita successiva corretta condotta di vita (richiamati Consiglio di Stato sez. III, 5 marzo 2013, n. 1339 e T.A.R. Milano, sez. IV, 1 febbraio 2018, n. 291).

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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