Revoca permesso soggiorno: necessario valutare in concreto l’automatismo ostativo (TAR Sicilia n. 45 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno, il reato ostativo non può fondare da solo il provvedimento del questore. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non estende la deroga all’automatismo ostativo anche allo straniero convivente con il nucleo familiare formatosi in Italia, ogni meccanismo automatico deve ritenersi escluso. I precedenti penali valgono soltanto ad orientare la valutazione di pericolosità, che l’amministrazione è tenuta a svolgere in concreto. La revoca che ometta tale valutazione è illegittima per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugna dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno. Il provvedimento si fonda in via esclusiva sul rilievo di una condanna definitiva in capo allo stesso per un reato ostativo ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Alla revoca si accompagna l’invito a lasciare il territorio nazionale.

Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituiscono per resistere al gravame, depositando una nota con cui confermano le ragioni della revoca. La competente Commissione accoglie l’istanza di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non manifestamente infondata la pretesa. La causa viene trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due motivi. Il Collegio lo accoglie, assorbito ogni ulteriore rilievo, sulla base del primo, che lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, con specifico riguardo alla mancata valutazione della convivenza del ricorrente con il proprio nucleo familiare.

Il punto di partenza è la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5, comma 5, nella parte in cui l’automatismo ostativo dell’art. 4, comma 3, risultava derogabile soltanto per lo straniero che avesse esercitato o fruito del diritto al ricongiungimento familiare, e non anche nei casi di convivenza con il nucleo familiare formatosi in Italia. Il giudice amministrativo ne trae la conseguenza che oggetto di tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l’unità del nucleo familiare. Nel caso di specie il ricorrente convive sul territorio nazionale con la moglie e il figlio minore.

Il Collegio rileva che l’espulsione è stata disposta in via automatica, senza alcuna considerazione dei legami familiari. Tale esito emerge ictu oculi dalla mera lettura del provvedimento di revoca. Dopo la pronuncia della Consulta deve pertanto ritenersi escluso ogni automatismo, come confermato da Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, n. 25310.

La conseguenza è che, anche nei casi di avvenuta commissione di reati ostativi, i precedenti penali possono valere soltanto ad orientare la valutazione di pericolosità dello straniero da parte degli uffici competenti. L’amministrazione deve sempre attuare una valutazione in concreto che tenga conto della gravità del reato, delle condizioni sociali e familiari del richiedente e della durata della permanenza sul territorio nazionale.

Il percorso è confermato dalla successiva sentenza n. 88 dell’8 maggio 2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi di condanne automaticamente ostative al rinnovo anche quelle per i reati ivi indicati, senza la previa valutazione in concreto della pericolosità, per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, parametro interposto rispetto all’art. 117, comma 1, Cost.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di revoca annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti alla luce della motivazione. Il Collegio conferma in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio e compensa tra le parti le spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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