Scia in sanatoria del comproprietario pro quota non paralizza la sanzione per opere abusive (Cons. Stato n. 4953 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La s.c.i.a. in sanatoria presentata dal comproprietario pro quota è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, poiché alla richiesta del titolo edilizio, anche in sanatoria, è legittimato solo colui che abbia la totale disponibilità del bene. La manifesta inaccoglibilità della s.c.i.a. esclude l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere e integra una fattispecie di abuso del diritto, quando la presentazione sia strumentale a paralizzare il potere repressivo del Comune. La s.c.i.a. è ulteriormente inidonea quando riguardi opere di ampliamento volumetrico fuori sagoma qualificabili come nuova costruzione, soggette a permesso di costruire. Il vincolo di destinazione urbanistica a zona per attrezzature di interesse pubblico impresso dal piano regolatore generale costituisce vincolo conformativo, valido a tempo indeterminato e non soggetto a decadenza quinquennale. Il giudicato favorevole a un altro comproprietario non si estende ultra-partes quando l’accoglimento si fondi su un vizio riferibile solo alla sua posizione.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto l’ordinanza con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza dell’appellante a un precedente ordine di demolizione di opere abusive e ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000. L’appellante è comproprietario per una quota minimale di un fabbricato edificato come deposito e oggetto di istanza di condono per cambio di destinazione d’uso a residenziale.

In occasione di rilievi sul posto, la Guardia di Finanza ha accertato opere difformi dallo stato di fatto della richiesta di condono: un ampliamento di circa 70 mq con due vani, oltre a modifiche interne e alla realizzazione di una scala in ferro e di colonne. Il Comune ha ingiunto la demolizione e, accertata la permanenza degli abusi, ha adottato l’ordinanza sanzionatoria. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo l’ordine di demolizione mai impugnato e divenuto definitivo. L’appellante ha proposto appello affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio dell’udienza, depositata poche ore prima e priva di supporto documentale sull’anteriorità dell’impegno professionale. Richiamando la giurisprudenza secondo cui non esiste un diritto al rinvio fuori dai casi tassativi, il Consiglio di Stato ribadisce che la partecipazione personale del difensore non è essenziale al pieno esercizio del diritto di difesa, essendo possibile la sostituzione con altro legale, come in effetti avvenuto.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La s.c.i.a. in sanatoria risulta presentata in difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi. Sul piano soggettivo, l’immobile è di proprietà di altri sei soggetti e il consenso alla presentazione non è stato allegato né provato. Secondo la giurisprudenza richiamata, è legittimato alla richiesta del titolo edilizio solo chi abbia la totale disponibilità del bene, non il comproprietario pro quota. La qualità di responsabile dell’abuso non può essere invocata per eludere i limiti privatistici sulla disponibilità del bene comune.

Sotto il profilo oggettivo, la s.c.i.a. è inidonea perché riferita a opere di ampliamento volumetrico fuori sagoma, qualificabili come nuova costruzione e soggette a permesso di costruire. La manifesta inaccoglibilità attiene a presupposti immediatamente riscontrabili, che esulano dalle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione. La presentazione strumentale rivela un abuso del diritto e la violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede, con esclusione dell’obbligo di provvedere.

Il secondo motivo è infondato. Il vincolo di destinazione a opere e spazi pubblici impresso dal piano regolatore costituisce vincolo conformativo, valido a tempo indeterminato: esso non ha natura espropriativa e non è soggetto alla decadenza quinquennale invocata. Il terzo motivo è manifestamente infondato, non ricorrendo un difetto assoluto di motivazione della sentenza appellata.

Infine, il giudicato formatosi su ricorso di altro comproprietario non rileva. L’ordinanza sanzionatoria costituisce provvedimento a contenuto plurimo ed effetti scindibili, e il vizio accolto in quel giudizio è riferibile alla sola posizione di quel destinatario. Non ricorrono pertanto i presupposti per un’estensione ultra-partes degli effetti del giudicato. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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