Revoca del permesso di soggiorno per dichiarazioni di ospitalità mendaci (C.G.A.R.S. n. 710 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta l’inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento. Ne consegue la legittimità del diniego ovvero della revoca del titolo già rilasciato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 286 del 1998, senza che sia necessaria una autonoma e ulteriore istruttoria sul punto. L’accertamento della falsità può fondarsi sugli atti del procedimento penale, anche definito con il rito dell’art. 444 cod. proc. pen., riguardanti i soggetti che hanno posto in essere la condotta mendace.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha revocato il proprio permesso di soggiorno, sul presupposto che, per il tramite di altri soggetti, avesse prodotto mendaci dichiarazioni di ospitalità in occasione della presentazione dell’istanza di rilascio del titolo. Il primo giudice ha respinto il gravame, ritenendolo integralmente infondato.

La parte soccombente ha proposto appello, articolando due doglianze: l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, per omessa valutazione della documentazione e delle argomentazioni del ricorrente, e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe chiarito su quale elemento si fondasse la ritenuta falsità della dichiarazione di ospitalità. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello manifestamente infondato e scrutinа congiuntamente i due motivi, connessi tra loro. La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso avverso la revoca, rilevando che era incontestato che il permesso fosse stato rilasciato in virtù di una dichiarazione di ospitalità fittizia, dovendosi annoverare tra le ipotesi di revoca per assenza dei requisiti quella in cui si accerti che lo straniero, al fine di ottenere il titolo, abbia prodotto in sede procedimentale documentazione falsa.

Tale conclusione è corroborata dagli atti del procedimento penale: l’ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 10 marzo 2022 e la successiva sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. resa all’udienza del 23 giugno 2022, nei confronti dei soggetti che avevano fittiziamente assunto e, per tale via, favorito l’ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato del cittadino straniero appellante, con contestazione del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 12, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

La condotta delittuosa – integrata dalle false dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, relative all’assunzione dell’appellante come bracciante agricolo – è documentalmente provata dagli atti del procedimento penale. Tra i capi di imputazione per cui vi è stata applicazione della misura cautelare e poi condanna vi è anche quello concernente l’agevolazione dell’ingresso e della permanenza dell’odierno appellante.

Il Collegio rileva quindi che la sentenza di primo grado sfugge alle proposte doglianze, avendo il TAR acquisito, anche in virtù di ordinanza istruttoria del 13 gennaio 2023, tutta la pertinente documentazione del procedimento penale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 7446 del 2023), si afferma che la presentazione di dichiarazione non veritiera costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta di rilascio del titolo ovvero per la revoca di quello già rilasciato. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’oggetto della controversia e dell’estraneità dell’appellante al procedimento penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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