Diffida al rilascio di bene del patrimonio disponibile e giurisdizione ordinaria (C.G.A.R.S. n. 714 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le note con cui un ente pubblico proprietario diffida l’occupante senza titolo a rilasciare un immobile rientrante nel patrimonio disponibile non costituiscono esercizio di potere autoritativo e non integrano l’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, comma 2, c.c., riservata ai beni demaniali e a quelli del patrimonio indisponibile. La circostanza che la diffida provenga da un’amministrazione non le attribuisce di per sé natura provvedimentale. La controversia verte su situazioni giuridiche di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando esclusa quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società occupa senza titolo un capannone di proprietà dell’Agenzia del Demanio, sito in Pantelleria e identificato con due particelle del catasto terreni, dove esercita la propria attività commerciale. L’Agenzia le ha comunicato via PEC due note, recanti l’una la diffida al rilascio dell’immobile libero da persone e cose entro un termine, con avvertimento dell’avvio delle procedure di legge per la reimmissione in possesso, e l’altra il rigetto dell’istanza di regolarizzazione dell’occupazione.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 286 del 29 gennaio 2026 ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, qualificando le note come mere diffide di carattere privatistico relative a bene del patrimonio disponibile. Proposto appello, la società ha sostenuto la natura autoritativa degli atti e la riconducibilità delle censure, fondate sugli artt. 10-bis, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, alla giurisdizione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite, in particolare Sezioni Unite n. 31649 del 2025, secondo cui la controversia sull’atto di diffida adottato dall’ente pubblico proprietario di un immobile del patrimonio disponibile per ottenere il rilascio da chi lo occupi senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La provenienza amministrativa dell’atto non gli conferisce natura autoritativa e non è decisiva per escludere la giurisdizione ordinaria.
Sul versante sostanziale, la Corte richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 5183 del 2025: i poteri autoritativi dell’art. 823, comma 2, c.c. non possono riguardare i beni del patrimonio disponibile, ma solo quelli demaniali o del patrimonio indisponibile. La norma soddisfa un’esigenza di tutela legata agli interessi pubblici che il bene può soddisfare, non al possesso né alla mera proprietà pubblica.
Applicando tali coordinate, il C.G.A.R.S. rileva che nella specie è incontestato che l’immobile rientri nel patrimonio disponibile dello Stato — bene soggettivamente pubblico ma non oggettivamente tale — e che le note impugnate si risolvano in mere diffide. La prima intima il rilascio entro trenta giorni, avvertendo che in difetto si sarebbero avviate le procedure di legge per la reimmissione in possesso con aggravio di spese; la seconda, sul presupposto dell’improcedibilità della richiesta di regolarizzazione, intima il rilascio entro sessanta giorni, preannunciando denuncia all’autorità giudiziaria con richiesta di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e l’avvio delle procedure di sgombero.
Ne discende che l’Agenzia non ha esercitato poteri autoritativi né ha agito in autotutela esecutiva. Ha soltanto chiesto all’occupante senza titolo di rilasciare il compendio immobiliare, avvisando dell’attivazione delle procedure di legge in caso di mancata ottemperanza. Vengono in rilievo situazioni giuridiche di diritto soggettivo, non di interesse legittimo.
L’appello è pertanto infondato e va respinto, con conferma della declinatoria di giurisdizione del primo giudice. La soccombenza giustifica la condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre s.g. e accessori di legge.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo