Revoca permesso soggiorno e onere impugnare rigetto ricorso gerarchico (Cons. Stato n. 198 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale che si limiti a menzionare nel fatto il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, senza indicarlo come oggetto della domanda, non lo impugna e resta perciò tardivo rispetto al solo provvedimento di revoca. La generica formula di stile rivolta contro “tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali” non soddisfa il requisito dell’art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone l’indicazione dell’oggetto della domanda e del provvedimento impugnato. Il difetto di interesse a impugnare il solo atto di revoca del permesso di soggiorno e la tardività del gravame rispetto alla data di conoscenza del provvedimento integrano ragioni autonome di inammissibilità e irricevibilità. Confermata la statuizione di rito, resta precluso l’esame dei motivi di merito.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Bolzano ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, applicando il combinato disposto dell’art. 9, commi 7, lett. c), e 4 del d.lgs. n. 286/1998 e valorizzando i precedenti e i procedimenti penali a carico dell’interessato. Il provvedimento è stato notificato l’8 aprile 2023.

Avverso la revoca il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto dal Commissario del Governo. Ha poi impugnato davanti al T.R.G.A. di Bolzano il decreto del Questore. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile e improcedibile, perché tardivo e rivolto al solo decreto di revoca e non anche al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, ritenendolo comunque infondato nel merito. L’appellante ha censurato la sentenza sostenendo di avere impugnato anche il rigetto del ricorso gerarchico e contestando i presupposti della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, che investe l’ammissibilità del ricorso originario. La questione è se l’atto introduttivo avesse impugnato anche il provvedimento del Commissario del Governo che ha respinto il ricorso gerarchico, oltre al decreto del Questore. La risposta è negativa.

Il Consiglio di Stato osserva che nell’intestazione e nell’epigrafe del ricorso davanti al Tar compare unicamente il decreto del Questore. Nelle conclusioni si domanda la sospensione cautelare e l’annullamento del “provvedimento impugnato”, con uso del singolare. L’intero atto, in più passaggi, impiega la medesima formula al singolare e articola censure riferite esclusivamente al decreto del Questore.

La sola menzione dell’esistenza del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico nella esposizione in fatto non basta. Il Collegio richiama l’art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a., che esige l’indicazione dell’oggetto della domanda, compreso l’atto o il provvedimento impugnato. Il fatto narrato non equivale alla domanda.

Parimenti irrilevante è l’indicazione, contenuta nell’epigrafe, dell’intenzione di impugnare “tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali previa sospensione dell’efficacia”. Si tratta di una mera formula di stile, inidonea a individuare il provvedimento impugnato. La conferma della statuizione di rito rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse verso il solo atto di revoca e irricevibile perché tardivo rispetto alla data di conoscenza del provvedimento.

Essendo precluso l’esame dei restanti due motivi di merito, il gravame è respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro tremila oltre accessori. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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