Terzo condono e vincoli relativi: opere in ampliamento non sanabili (TAR Sicilia n. 1805 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se, congiuntamente, anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. La natura relativa del vincolo è irrilevante: il condono resta escluso per le opere che comportino nuovi volumi o superfici. Il parere della Soprintendenza, in assenza dei presupposti di sanabilità, è atto vincolato, con la conseguenza che la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale e non è configurabile a fronte di un atto vincolato.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 l. n. 326/2003 e dell’art. 23 l. reg. n. 37/1985, avente ad oggetto l’ampliamento del proprio fabbricato sito in area ricadente nel Piano paesistico delle Isole Eolie. La Soprintendenza, in applicazione della circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, ha espresso parere negativo al rilascio del nulla-osta di competenza.

La ricorrente ha impugnato la nota deducendo tre censure: omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; difetto di istruttoria per il mero richiamo alla circolare; eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai titolari di immobili della stessa zona che avevano ottenuto pareri favorevoli prima della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Ha inoltre chiesto l’acquisizione istruttoria di tali pareri e delle pratiche di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la sanatoria in aree vincolate richiede il concorso di quattro condizioni: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. La Corte cost. n. 252/2022 ha chiarito che l’art. 24 l. reg. Sic. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, includendo il limite della lett. d), elevato a norma di grande riforma economico-sociale. Il C.G.A.R.S. n. 836/2023 ha superato il precedente parere n. 291/2010.

Nel caso concreto l’opera consiste nell’ampliamento con due vani abitativi, una camera, una cucina e un servizio igienico, per una superficie utile di mq 95,70, autodichiarata nella tipologia dell’abuso 1 e realizzata in epoca successiva alla decorrenza del vincolo. Il vincolo paesaggistico risulta apposto senza soluzione di continuità sin dai decreti del 1966 e del 1979, confermati e integrati dal D.A. 23 febbraio 2001 istitutivo del Piano paesistico. Ne deriva l’insanabilità dell’abuso.

Il primo motivo è infondato. Il parere della Soprintendenza costituisce atto vincolato: in assenza dei presupposti di legge, la preclusione della sanatoria è assoluta e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, mentre il terzo periodo, richiamante il solo secondo periodo, opera esclusivamente per i provvedimenti discrezionali.

Anche il secondo motivo è privo di pregio. Una volta accertata l’insanabilità, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario, né si imponeva una valutazione di compatibilità paesaggistica. L’obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo alla circolare n. 2/2022, con indicazione degli estremi e possibilità di accesso. Quanto al terzo motivo, la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non può comunque invocarsi per ottenere la persistenza in un illegittimo comportamento. La richiesta istruttoria è respinta per mancanza di utilità. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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