L’emergenza non legittima interventi oltre lo stretto necessario sul paesaggio (Cons. Stato n. 190 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I poteri straordinari conferiti al Sindaco per fronteggiare un pericolo imminente per la pubblica incolumità non autorizzano interventi ulteriori e più invasivi rispetto a quelli strettamente necessari, ragionevoli e proporzionati alla finalità perseguita. L’esercizio di poteri extra ordinem richiede un’istruttoria tecnica adeguata e il coinvolgimento delle Autorità di tutela, ed è limitato a quanto effettivamente indispensabile, restando alle procedure ordinarie ciò che eccede l’emergenza. L’emergenza è tale solo se impone un intervento non procrastinabile e non se si auto-alimenta con azioni prive di istruttoria, trasformandosi in perenne emergenza e compromettendo i beni e i valori costituzionalmente tutelati. La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio si realizza mediante poteri che si nutrono di sapere tecnico e non possono essere interamente sacrificati ad altri interessi, ancorché di rilievo costituzionale, dovendosi perseguire un’integrazione reciproca delle tutele.

Il Fatto

Il Comune di Camerota ha impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, una serie di note con le quali la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e l’Ente Parco Nazionale del Cilento avevano intimato la sospensione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale S.P. 562, compreso tra Cala Finocchiara e spiaggia La Vela, disposti dal Sindaco con plurime ordinanze contingibili e urgenti.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’azione delle Autorità di tutela. Il Comune ha proposto appello articolando nove motivi, lamentando in particolare che il Giudice di primo grado avesse sindacato in via diretta le ordinanze sindacali non impugnate e che la Soprintendenza si fosse sovrapposta alle valutazioni rimesse al Sindaco in materia di somma urgenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, ritiene dirimente che la Soprintendenza e l’Ente Parco abbiano esercitato poteri inibitori e conformativi direttamente conferiti dall’ordinamento sostanziale, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di instaurare un ricorso al Giudice amministrativo per far valutare la legittimità dei provvedimenti sindacali. Il fondamento è individuato nell’art. 150 del D.Lgs. n. 42/2004, letto in sistema con gli artt. 28 e 155 del medesimo Codice, quale potere cautelare e preventivo-interinale di carattere generale, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 67 del 2018 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5191 del 2018.

Nel merito, la Corte ricostruisce in chiave diacronica l’operato del Comune e ne rileva il deficit istruttorio. I Vigili del Fuoco e il tecnico comunale avevano suggerito la sola chiusura della strada e la necessità di lavori sotto la direzione di tecnici qualificati; il Prefetto e il Referente della Provincia avevano invitato a definire preliminarmente un quadro delle attività da porre in essere. Le prime ordinanze sindacali risultano prive di adeguata verifica tecnica preventiva e non hanno coinvolto l’Autorità di tutela, estromessa da una fase decisiva.

Particolare rilievo assume il ricorso all’esplosivo, non previsto nel verbale di consegna dei lavori e non supportato da specifici accertamenti sulla portata delle esplosioni in un contesto tutelato. Il Collegio stigmatizza, inoltre, la relazione tecnica commissionata solo il 14.3.2023, quando le lavorazioni avevano raggiunto l’80 per cento dell’intervento, e la mancata ottemperanza alle diffide ad avviare le procedure di verifica di compatibilità paesaggistica. Le valutazioni dell’Autorità di tutela non esigevano, in ragione della natura interinale dei provvedimenti, un corredo motivazionale analitico.

Sul piano dei principi, la Corte afferma che nessun interesse costituzionale gode di prevalenza assoluta sugli altri e che la tutela deve essere sistemica, in un rapporto di integrazione reciproca, richiamando Corte cost. n. 85 del 2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8167 del 2022. La cura del patrimonio culturale richiede competenze tecniche specialistiche, che sole inverano il principio dell’art. 9 Cost.

Da qui la conseguenza processuale finale: rigetto dell’appello, condanna alle spese e trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per l’eventuale danno erariale. Il Collegio accoglie, inoltre, l’istanza di cancellazione delle frasi sconvenienti contenute nelle memorie delle associazioni intervenienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *