Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accesso agli atti soddisfatto (TAR Campania n. 4858 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione, ancorché solo programmata, della documentazione oggetto di un’istanza di accesso agli atti determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ove la parte ricorrente dichiari di averne tratto piena soddisfazione. La declaratoria presuppone l’accertamento dell’avvenuto conseguimento dell’utilità concreta richiesta, restando irrilevante la circostanza che l’effettiva consegna dei documenti sia stata fissata per una data successiva all’udienza di discussione. In tal caso, le spese di lite possono essere integralmente compensate, anche in ragione degli eccepiti profili di inammissibilità del ricorso e delle peculiarità fattuali della vicenda.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un interesse qualificato alla conoscenza di atti edilizi e urbanistici, aveva presentato al comune istanza di accesso agli atti volta a ottenere l’ostensione di titoli abilitativi, provvedimenti autorizzativi e documentazione relativa a procedimenti sanzionatori concernenti un’area di proprio interesse. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, la società aveva proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del proprio diritto e l’ordine di esibizione dei documenti.

Il comune resistente, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità del gravame per intervenuta formazione del silenzio-diniego su una precedente istanza, non impugnata nei termini, e l’improcedibilità per parziale ostensione della documentazione. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, aveva disposto incombenti al fine di verificare lo stato del procedimento, all’esito dei quali l’amministrazione aveva fissato un appuntamento per la consultazione degli atti e, successivamente, comunicato la data di disponibilità delle copie richieste.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la domanda di accesso era stata nella sostanza soddisfatta dal comune, il quale, dopo la fase istruttoria, aveva consentito la visione della documentazione e aveva programmato la consegna delle copie in una data successiva all’udienza camerale. La società ricorrente, in tale sede, aveva espressamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, riconoscendo l’avvenuto conseguimento dell’utilità richiesta.

La declaratoria è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio quando, nel corso del processo, risulti cessata la materia del contendere, ossia quando la pretesa sostanziale azionata sia stata pienamente soddisfatta e non residui alcun interesse alla decisione. Il Tribunale ha accertato che la documentazione era stata messa a disposizione e che la consegna delle copie era stata definitivamente programmata, con conseguente integrale realizzazione dell’interesse conoscitivo della ricorrente.

In ordine alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando gli eccepiti profili di inammissibilità del ricorso, le peculiarità fattuali della vicenda – caratterizzata dalla complessità del reperimento degli atti, custoditi in archivi decentrati – e, comunque, l’esito del giudizio di accesso. La decisione non si è soffermata nel merito delle eccezioni preliminari, assorbite dalla declaratoria di cessazione, che ha definito il giudizio senza necessità di scrutinare le singole censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte nel ricorso introduttivo.

La pronuncia conferma che, nel rito dell’accesso, la sopravvenienza satisfattiva della pretesa, sopravvenuta anche in corso di causa, costituisce causa di definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza che occorra accertare la fondatezza delle originarie doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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