Usi temporanei in deroga per aree urbane finalizzati alla rigenerazione (TAR Toscana n. 1320 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001, che consente l’uso temporaneo di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico, ha carattere derogatorio e va interpretato in senso stretto. Il riferimento all’aggettivo “urbano” non è un attributo atecnico: l’uso temporaneo può essere assentito solo per immobili situati all’interno del perimetro urbano, con esclusione delle aree rurali e periurbane. La finalità di sviluppo di iniziative economiche deve concorrere “nel contempo” con l’attivazione di processi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate o recupero di immobili e spazi dismessi. L’iniziativa deve inoltre presentare un rilevante interesse pubblico o generale correlato a tali obiettivi, non essendo sufficiente la soddisfazione dell’interesse privato del proponente.
Il Fatto
Una società sportiva chiedeva al Comune l’autorizzazione per realizzare e utilizzare temporaneamente un’area di sosta a servizio del proprio centro sportivo, con contestuale aumento della capienza dell’impianto. Con deliberazione consiliare n. 127 del 21.12.2023 il Comune approvava la proposta e lo schema di convenzione, consentendo l’uso temporaneo dell’area fino alla messa in esercizio di una linea tranviaria.
Alcuni proprietari e residenti di fabbricati confinanti impugnavano la delibera e gli atti connessi davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione dell’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 97, comma 2-bis, legge regionale n. 65/2014 sotto molteplici profili: natura non urbana dell’area, difetto delle finalità di rigenerazione, assenza di rilevante interesse pubblico, mancanza del requisito della temporaneità. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione processuale richiamando l’Adunanza plenaria n. 22 del 2021: la vicinitas radica la legittimazione, ma non dimostra da sola l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Nel caso concreto i ricorrenti hanno documentato la residenza abituale in prossimità del sito, con incidenza rilevante sul godimento della proprietà e sulla qualità della vita.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina degli usi temporanei. La legge regionale ne sottolinea il carattere derogatorio, prevedendo che il Comune possa consentirli «in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dal piano operativo» e purché non in contrasto con il piano strutturale. Da ciò discende la necessità di stretta interpretazione.
Quanto al requisito territoriale, l’insistenza del legislatore sull’aggettivo “urbano” non consente di riferirlo all’intero territorio comunale. L’uso temporaneo riguarda solo immobili situati nel perimetro urbano, con esclusione delle aree rurali (richiamato TAR Calabria, Catanzaro, n. 708 del 2023). Il Comune aveva invece assentito l’uso di un’area ricompresa in «ambito periurbano di valore paesaggistico». Irrilevante che l’area non sia coltivata: la destinazione agricola può rispondere a esigenze urbanistiche e ambientali (Cons. Stato n. 7407 del 2023).
Sul piano delle finalità, la locuzione «nel contempo» impone che lo sviluppo di iniziative economiche si accompagni all’attivazione di processi di rigenerazione, riqualificazione o recupero. Gli atti impugnati riconoscono che l’iniziativa non perseguiva tali scopi: il richiamo al progetto urbanistico complessivo e alla tramvia non regge, perché il centro sportivo era già realizzato e la relazione finalistica con la riqualificazione urbana manca.
Infine, il rilevante interesse pubblico o generale non è ravvisabile: l’istanza mirava ad aumentare la capienza dell’impianto, e lo stesso interesse “generale diretto” invocato dal Comune era determinato dall’ampliamento autorizzato, con appiattimento sulla soddisfazione del solo interesse privato.
Il ricorso è quindi accolto nei motivi primo, terzo e quarto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento della delibera. Spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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