SCIA condizionata inefficace se i lavori iniziano prima dell’autorizzazione paesaggistica (TAR Lombardia n. 1351 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA condizionata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è assistita da una condizione sospensiva e non produce effetti prima del suo avveramento. L’esecuzione di parte dei lavori in pendenza della condizione, per fatto imputabile al segnalante, integra il mancato avveramento e rende la segnalazione inefficace ab origine. L’Amministrazione non annulla alcun provvedimento, ma accerta con atto dichiarativo e ricognitivo l’inefficacia della SCIA, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione ex art. 33 del d.P.R. n. 380/2001. Le opere oggetto di segnalazione non possono essere artificiosamente suddivise per sottrarre parte degli interventi al titolo paesaggistico. La successiva SCIA in variante è annullabile ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 entro il termine annuale, in presenza di violazioni urbanistiche ed edilizie gravi e motivate.
Il Fatto
La ricorrente presenta il 20.12.2018 una SCIA condizionata per interventi su un immobile a destinazione laboratorio, collocato in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004. La segnalazione è espressamente subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che il Comune rilascia il 18.4.2019. Nel frattempo, secondo l’istruttoria comunale, parte dei lavori risulta già eseguita.
L’11.1.2022 la ricorrente deposita una seconda SCIA in variante. A seguito di un esposto, il Comune avvia due procedimenti e adotta il provvedimento del 30.11.2022, che dichiara l’inammissibilità e l’inefficacia della SCIA del 2018 con ordine di demolizione, e il provvedimento del 14.12.2022, che annulla ex art. 21-nonies la SCIA del 2022. La ricorrente impugna gli atti davanti al TAR, che respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina della SCIA condizionata. Ai sensi dell’art. 22, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 23, comma 3, del medesimo testo unico, nessuna delle opere segnalate poteva essere eseguita prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La ricorrente stessa ammette di avere eseguito demolizioni e avviato la realizzazione di pilastri, travi e soppalchi prima di quel rilascio. Si tratta di opere con autonoma rilevanza edilizia e prodromiche al completamento dell’intervento.
Il Tribunale esclude che il segnalante possa separare arbitrariamente gli interventi per eseguire quelli che ritiene non bisognevoli di titolo. Richiama il principio, condiviso dalla Sezione e confermato dal Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 2321 del 2024, secondo cui le opere edilizie non possono mai essere artificiosamente suddivise per evitare l’applicazione della normativa urbanistico-edilizia e delle relative sanzioni.
Quanto al lucernario, il Collegio rileva il contrasto con l’art. 13.3.d del Piano delle Regole del PGT, poiché l’altezza del corpo sopraelevato supera quella del manufatto preesistente. Il parere della Commissione per il Paesaggio attiene al solo impatto paesaggistico e non contiene deroghe alla normativa sulle altezze. Analogamente, la SCIA del 2022 realizza un soppalco da parete a parete non presente nel progetto del 2018, in violazione dell’art. 5, comma 7, delle NTA, che computa le superfici a soppalco tra le superfici lorde. Il certificato di collaudo statico non menziona l’ampliamento del soppalco e la modifica della scala.
Sul secondo motivo, il TAR distingue i due provvedimenti. Rispetto alla SCIA del 2018 il Comune non ha annullato alcunché: ha accertato il mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla segnalante, con atto di carattere dichiarativo e ricognitivo. Rispetto alla SCIA del 2022 l’annullamento è adottato ex art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 nel rispetto del termine annuale, con motivazione plurima ed esauriente che soddisfa l’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Collegio respinge anche il terzo motivo: la circostanza che la SCIA non sia un provvedimento amministrativo non impedisce all’Amministrazione di adottare un provvedimento inibitorio e repressivo ai sensi dell’art. 19, comma 4. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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