Ampliamento superficie abitabile in zona A esclude ristrutturazione con SCIA in sanatoria (TAR Sicilia n. 1385 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In zona omogenea A, ai sensi del sesto paragrafo della lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016, gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino costituiscono ristrutturazione edilizia solo se mantengono sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, senza incrementi di volumetria. L’ampliamento della superficie abitabile accertato con efficacia di giudicato integra un siffatto incremento e impedisce la qualificazione dell’opera come ristrutturazione, precludendone la sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il giudicato sull’abuso abbatimento la valutazione comunale a contenuto vincolato, con la conseguenza che il vizio procedimentale non è annullabile ex art. 21 octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. La chiusura di una terrazza in proprietà esclusiva non impone la notifica del ricorso ai condomini quali controinteressati.
Il Fatto
La proprietaria di un appartamento in zona A2 – centro storico presentava una S.C.I.A. in sanatoria per la ristrutturazione e il mutamento di destinazione d’uso di una struttura smontabile installata a chiusura di un preesistente terrazzo scoperto, già oggetto di contestazioni da parte dei proprietari di unità confinanti. Il Comune riscontrava negativamente la segnalazione, dichiarandone la nullità e inefficacia. La ricorrente impugnava quel provvedimento davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento.
Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai condomini, quali controinteressati. Nel merito, la difesa pubblica si fondava sulle statuizioni già rese in sede giurisdizionale sull’abusività dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto l’ostacolo in rito. La necessità del litisconsorzio passivo potrebbe giustificarsi solo se l’opera incidesse su parti comuni dell’edificio ex art. 1117 cod. civ., imponendo una decisione secondo le regole condominiali. Il Collegio richiama invece l’indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 7277 del 2023: ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., applicabile al condominio per il rinvio dell’art. 1139 cod. civ., ciascun condomino può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie al migliore godimento delle cose comuni, senza consenso altrui, nei limiti di non alterarne la destinazione e di non impedirne l’uso paritario. Da qui l’esclusione dell’obbligo di notifica ai condomini.
Nel merito, il provvedimento comunale si fonda su più ragioni. Il Collegio richiama la regola consolidata per cui, per sorreggere un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure rivolte agli altri capi, indipendentemente dall’ordine dei motivi: richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 9636 del 2023.
Il Comune ha escluso che l’intervento integri ristrutturazione edilizia o mutamento di destinazione d’uso, negando la sussistenza dei presupposti di sanabilità di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente opponeva una distinzione tra ristrutturazione “pesante” e “leggera”. Il Collegio la disattende: l’immobile ricade in zona A2; il richiamato sesto paragrafo della lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, recepito dalla legge regionale n. 16/2016, impone il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche e vieta incrementi di volumetria; e la sentenza del TAR Catania n. 2545/2022, ormai passata in giudicato, ha accertato che la superficie abitabile dell’immobile è stata ampliata. Sussiste dunque un incremento di volumetria incompatibile con la ristrutturazione in zona A.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il Collegio lo ritiene infondato. Il passaggio in giudicato della sentenza ha reso vincolato il provvedimento comunale, con la conseguente irrilevanza del vizio procedimentale ai sensi dell’art. 21 octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
- Art. 1117 c.c. – Parti comuni dell'edificio
- Art. 1139 c.c. – Rinvio alle norme sulla comunione