Sospensione art 100 TULPS illegittima se filmati escludono pericolo ordine pubblico (TAR Toscana n. 2068 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza o della SCIA ai sensi dell’art. 100 TULPS presuppone che i fatti contestati siano riconducibili, nelle sue diverse declinazioni, a tumulti, gravi disordini, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero a un concreto pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Il mero concentramento di avventori in fila all’ingresso di un locale da ballo e la ressa danzante all’interno costituiscono fenomeni tipici dell’attività di discoteca e non integrano i presupposti normativi. Il provvedimento questorile è illegittimo quando la condotta contestata esula dal perimetro applicativo della norma e risulta già sanzionata da altra amministrazione. La misura sospensiva risponde a una logica di extrema ratio: in presenza di fatti di contenuta offensività il ricorso all’ammonimento o alla diffida costituisce l’adempimento doveroso.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, all’interno di uno stabilimento balneare, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza cucina riconducibile all’insegna indicata nel provvedimento. Con atto del Questore della Provincia di Lucca, notificato nel maggio 2025, è stata disposta l’immediata sospensione per quindici giorni della SCIA di subingresso, sul fondamento dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento richiama due episodi risalenti al 2024 e si concentra su quanto accaduto la sera del 24 maggio 2025: un intrattenimento danzante e con spettacolo in assenza di autorizzazioni, un concentramento di avventori all’ingresso e all’interno del locale, nonché l’esibizione di un giocoliere di fuochi in area priva di delimitazioni.
La società impugna l’atto davanti al TAR Toscana deducendo lo sviamento di potere, l’assenza dei presupposti e il carattere non residuale della misura, oltre al difetto di comunicazione di avvio del procedimento. Nella fase cautelare la Sezione accoglie la domanda di sospensione, rilevando che la documentazione versata in atti non appare idonea, al sommario esame, a comprovare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondati i primi due motivi. Muovendo dalla lettera dell’art. 100 TULPS, il Tribunale osserva che l’amministrazione non ha evidenziato condotte idonee a integrare le previsioni normative. Gli episodi del 2024 risultano già valutati e sanzionati e sono richiamati solo a rafforzamento della meritevolezza della misura; il thema decidendum si concentra quindi sui fatti del 24 maggio 2025.
Quanto all’intrattenimento non autorizzato, il TAR rileva che la circostanza esula dal fuoco applicativo della norma e risulta già sanzionata dall’amministrazione comunale con una sospensione non contestata in questa sede. Il provvedimento si fonda invece su tre specifiche condotte.
La prima consiste nel concentramento di avventori creato dal filtraggio all’ingresso, con persone accalcate ai limiti della carreggiata e intralcio al flusso veicolare. Il Collegio reputa tale fatto difficilmente riconducibile ai tumulti e ai gravi disordini: la visione dei filmati depositati dal Ministero dell’Interno consente di constatare che si trattava di una concentrazione del tutto pacifica di giovani in fila per accedere al locale, senza alcun pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica.
Analogo esito riguarda la seconda condotta, cioè gli avventori ammassati intorno alla consolle, alcuni dei quali salivano sui divanetti o sulle spalle di altri. I filmati mostrano nulla di diverso da quanto avviene in una discoteca estiva, con persone che ballano e si mettono in mostra, senza che traspaia alcun elemento integrante le previsioni di pericolo; non emergono neppure specifiche problematiche di deflusso della clientela.
La terza condotta — l’esibizione del giocoliere di fuochi in area priva di delimitazioni — è l’unica astrattamente riconducibile a tematiche di sicurezza. Sul punto l’amministrazione non ha offerto alcun elemento istruttorio o probatorio, non ha replicato agli argomenti della ricorrente e non ha prodotto materiale fotografico: anche questa parte della motivazione, tenuto conto della sua non centralità, non è idonea a sorreggere la misura.
Il Tribunale accoglie infine la seconda censura: i fatti complessivamente risultanti dal provvedimento avrebbero al più giustificato un ammonimento o una diffida ad adottare condotte più adeguate. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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