Revoca del permesso di soggiorno per rapporto di lavoro fittizio (TAR Lombardia n. 271 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la natura fittizia del rapporto di lavoro posta a fondamento del titolo non richiede il passaggio in giudicato di una sentenza che ne accerti la falsità documentale. È sufficiente che l’Autorità di P.S. abbia svolto un’autonoma istruttoria, fondando le proprie conclusioni su indizi gravi, precisi e concordanti. Spetta allo straniero che contesti la legittimità del provvedimento dedurre elementi probatori ulteriori idonei a inficiare il quadro indiziario. La successiva instaurazione di un altro rapporto di lavoro non sana il vizio originario, poiché i nuovi sopraggiunti elementi rilevano solo se esistenti e rappresentati al momento dell’adozione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il decreto con cui il Questore della Provincia di Milano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno rilasciatogli per motivi di lavoro subordinato. L’Amministrazione ha ritenuto fittizio il rapporto di lavoro documentato, sul presupposto che la ditta individuale indicata come datore di lavoro non fosse operativa sotto il profilo fiscale e contributivo.

Il ricorrente deduce l’erroneità delle presunzioni e lamenta l’omesso accertamento delle condizioni reddituali successive alla concessione dell’originario titolo. L’Amministrazione resiste. Con ordinanza n. 643/2020 il Tribunale respinge la domanda incidentale di sospensione. All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2024 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo: la comunicazione di avvio del procedimento non è stata recapitata perché il ricorrente è risultato irreperibile presso l’indirizzo indicato in sede di rinnovo, come attestato dal verbale di vane ricerche.

Nel merito, il convincimento della Questura sulla natura fittizia del rapporto si fonda su elementi presuntivi precisi e concordanti, emergenti dagli accertamenti dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Pisa-Livorno del 27.01.2019 presso la sede dell’impresa. Richiamando la costante giurisprudenza della Sezione, il TAR afferma che per dimostrare la simulazione del rapporto non occorre una sentenza passata in giudicato: basta un’autonoma istruttoria dell’Autorità di P.S. fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. L’istante è stato peraltro deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, e non ha suffragato le proprie allegazioni con alcun riscontro concreto.

Il Collegio ribadisce che il possesso di un reddito minimo è requisito indispensabile per il rilascio e il rinnovo, ancorato ai parametri del d.lgs. n. 268/1998 e del d.P.R. n. 394/1999, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, n. 5192 del 2009; Cons. Stato, VI, n. 1717 del 2009).

Irrilevante è l’eventuale successiva attività lavorativa: la natura fittizia del rapporto indicato in sede di rinnovo rende di per sé non invocabile un titolo diverso (TAR Lombardia, Brescia, n. 311 del 2019; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 1036 del 2017). Quanto ai nuovi sopraggiunti elementi, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 attribuisce rilievo solo a quelli esistenti e rappresentati al momento dell’adozione del provvedimento, mentre nessuna rilevanza assume, se non per un eventuale riesame, quanto sopravvenuto (Cons. Stato, Sez. III, n. 2706 del 2019).

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della vicenda nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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