Reato ostativo e riabilitazione sopravvenuta nel diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 270 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condanna per uno dei reati ostativi richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, l’amministrazione è tenuta a negare il rinnovo del permesso di soggiorno, senza poter valutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità dello straniero o la modesta entità del fatto. L’automatismo del diniego non opera quando il soggetto abbia in Italia legami familiari tra quelli dell’art. 29 d.lgs. n. 286/1998, idonei al ricongiungimento. La riabilitazione intervenuta dopo l’adozione del provvedimento non costituisce fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: rilevano solo gli elementi esistenti e conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione dell’atto. L’amministrazione non è tenuta ad attendere l’esito del procedimento di riabilitazione, in ragione dell’autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle del giudice penale.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e attesa occupazione. Il Questore di Milano respingeva l’istanza con provvedimento del 12 febbraio 2016, notificato il 27 marzo 2019. Il diniego si fondava su una condanna del Tribunale di Milano a dieci mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 624-bis, comma 2, e 625 n. 8 cod. pen., perché lo straniero si impossessava di un telefonino strappandolo di mano alla proprietaria.
L’amministrazione sussumeva la fattispecie nell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che vieta la permanenza in Italia allo straniero condannato, anche ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per taluno dei reati dell’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione del canone di buona fede e dell’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, per essere stata disposta la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 4 aprile 2019, successiva al provvedimento gravato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il reato per cui è intervenuta condanna rientra tra quelli ostativi richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. A fronte della commissione di un reato ostativo l’amministrazione è tenuta a negare il rinnovo, senza margini di valutazione in concreto. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato del giudice amministrativo, che esclude ogni apprezzamento sulla pericolosità sociale, sulla personalità dello straniero o sulla modesta entità dell’episodio criminoso.
Il Collegio precisa poi i limiti dell’automatismo. Il diniego non è dovuto quando il soggetto abbia in Italia legami familiari compresi tra quelli dell’art. 29 d.lgs. n. 286/1998, che consentono il ricongiungimento. Nel caso di specie tali legami non sono neppure allegati, sicché la questione non si pone.
Quanto alla riabilitazione, il Tribunale non condivide la tesi del ricorrente. Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui i nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero sono esclusivamente quelli esistenti e formalmente rappresentati, o comunque conosciuti dall’amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivi alla presentazione della domanda. Sul punto richiama TAR Lombardia, sez. III, 9 gennaio 2024, n. 48, TAR Lombardia, sede di Brescia, sez. I, 19 marzo 2019, n. 251, Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2018 n. 1478 e Cons. Stato, 6 febbraio 2018 n. 764.
L’applicazione di tali principi conduce al rigetto. La riabilitazione del 4 aprile 2019 è successiva sia all’adozione del provvedimento del 12 febbraio 2016 sia alla sua notificazione del 27 marzo 2019. L’atto impugnato è pertanto conforme agli elementi di fatto esistenti al tempo della sua adozione.
Il Collegio esclude infine che il canone di buona fede imponesse all’amministrazione di attendere l’esito del procedimento di riabilitazione. Rilevano l’autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle rimesse al giudice penale e il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento aperto su istanza del ricorrente. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta