Avvalimento generico e requisiti di iscrizione Cciaa nelle concessioni demaniali marittime (Cons. Stato n. 3318 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative il contratto di avvalimento che indichi in modo generico e insufficiente le risorse tecnico-organizzative, i mezzi e il personale messi a disposizione non dimostra il possesso del requisito di partecipazione e giustifica l’esclusione. Il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio per l’attività oggetto di gara costituisce requisito di idoneità professionale che non può essere prestato mediante avvalimento. Il soccorso istruttorio non è attivabile quando la carenza sia stata dichiarata dallo stesso concorrente, operando il principio di autoresponsabilità. Le risposte ai quesiti non possono modificare la lex specialis né ampliarne il contenuto, e la doglianza di disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni poste a confronto.

Il Fatto

Due società in costituendo raggruppamento temporaneo impugnavano davanti al TAR Puglia la determinazione con cui il comune aveva disposto l’esclusione del raggruppamento dalla procedura per l’assegnazione di venti concessioni di beni demaniali marittimi a finalità turistico-ricreative. L’esclusione era stata disposta dopo la verifica dei requisiti generali, sul duplice rilievo della genericità del contratto di avvalimento e dell’impossibilità di sopperire con l’avvalimento alla mancanza dell’iscrizione alla Cciaa per l’attività di gestione di stabilimento balneare.

Il TAR respingeva il ricorso. Il raggruppamento proponeva appello, articolando censure sull’interpretazione della clausola dell’avviso, sull’affidamento riposto in una risposta a quesito, sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio e sulla validità dell’avvalimento. Il comune e la controinteressata eccepivano in via preliminare l’improcedibilità per omessa impugnazione di un successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, essendo l’appello infondato nel merito. Sul primo gruppo di censure, il Consiglio di Stato ha escluso l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 4.5 dell’avviso pubblico, osservando che la tesi dell’appellante è di per sé contraddittoria rispetto al palese significato letterale della clausola, che richiede l’iscrizione alla Camera di commercio per lo svolgimento dell’attività di gestione di stabilimento balneare.

Quanto all’affidamento sulla risposta al quesito, la Corte ha rilevato che la stessa non è affatto chiara. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i chiarimenti non possono andare oltre l’ambito semantico della lex specialis né modificarne contenuto, senso e ratio (Cons. Stato sez. V n. 4903 del 2025, n. 4635 del 2025, n. 3716 del 2025, n. 2291 del 2025, n. 1350 del 2025). Ha poi condiviso la sentenza del TAR laddove rileva che la sussistenza del requisito non era stata rappresentata in sede procedimentale: altri operatori, a fronte della medesima risposta, avevano dichiarato di avere il codice Ateco inattivo, mentre l’appellante ha confessoriamente ammesso la carenza.

È stata dichiarata inammissibile la censura di illegittimità della previsione dell’avviso, formulata per la prima volta in appello e non con atto ritualmente notificato. La Corte ha inoltre escluso l’attualità dei principi invocati dalla sentenza n. 2907 del 2025, riferendosi quella decisione alla legittimazione ad agire e non al possesso del requisito di iscrizione.

Il secondo gruppo di censure è stato respinto osservando che la doglianza di disparità di trattamento è genericamente formulata e priva della prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni (Cons. Stato sez. II n. 621 del 2026, n. 9145 del 2025). Il soccorso istruttorio non era utile a fronte di una dichiarazione confessoria della carenza, dovendosi richiamare il principio di autoresponsabilità dei concorrenti (Cons. Stato sez. V n. 10325 del 2022).

Infine, la Corte ha ritenuto ineccepibile la motivazione sulla genericità dell’avvalimento: le risorse indicate, tra cui un’idropulitrice, un rastrello e un martello demolitore, non integrano i mezzi necessari alla gestione di uno stabilimento balneare. Poiché il provvedimento si fonda principalmente su tale ragione, il Collegio ha giudicato irrilevante la questione dell’avvalimento dell’iscrizione camerale, confermando comunque l’orientamento secondo cui il registro delle imprese non è prestabile mediante avvalimento (Cons. Stato sez. V n. 7037 del 2020). Il soccorso istruttorio non avrebbe potuto colmare lacune sostanziali che avrebbero richiesto un nuovo contratto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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