Annullamento d’ufficio titoli edilizi per difetto titolarità senza colpa ente (TAR Sicilia n. 2003 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela dei titoli edilizi fondato sul difetto di titolarità del richiedente al momento della domanda è illegittimo quando non è intervenuto alcun frazionamento della proprietà rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio, ma solo un trasferimento di unità immobiliari autonome e separate con destinazione residenziale. Il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 presuppone un vizio effettivo del titolo e non può colpire una vicenda traslativa che non incide sui presupposti della concessione. Quanto alla domanda risarcitoria, il ristoro del pregiudizio non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale: occorre allegare e provare il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo. L’illegittimità dell’atto costituisce indice presuntivo semplice della colpa, ma questa è esclusa quando la documentazione acquisita in istruttoria ha ingenerato un dubbio non irragionevole sull’autenticità di quanto rappresentato dal privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 2014 un lotto edificabile dal venditore, che aveva presentato al Comune le istanze per la demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione su particelle limitrofe. Il Comune ha dapprima rilasciato il permesso di costruire n. 12/2015 e poi il permesso in variante n. 5/2017. Con successivi atti il venditore ha trasferito altri lotti a terze acquirenti, mentre sui fondi era in corso la costruzione.
Nel 2018 il ricorrente e le acquirenti hanno chiesto la volturazione dei titoli. Il Comune ha avviato il procedimento di autotutela e con il provvedimento prot. n. 4787 del 12.04.2019 ha annullato i permessi, rilevando che il richiedente non era proprietario dell’intero lotto al momento delle istanze e ravvisando una falsa rappresentazione delle circostanze sulla proprietà. Il ricorrente ha impugnato l’atto chiedendo anche la condanna al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Sulla domanda di annullamento il Collegio rileva che sulla medesima determinazione comunale si è già pronunciato questo TAR con la sentenza n. 2615/2023, riferita ad altro beneficiario dei titoli. Quel precedente ha annullato il provvedimento sull’assunto della insussistenza degli elementi della lottizzazione cartolare o mista, non essendo intervenuto alcun frazionamento della proprietà rilevante sul piano urbanistico ed edilizio, bensì un semplice trasferimento di unità immobiliari autonome e separate a destinazione residenziale.
Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale orientamento, anche in considerazione della mancata impugnazione della sentenza da parte del Comune resistente. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato.
Passando alla domanda risarcitoria, il Tribunale la riqualifica come memoria, pur essendo stata denominata motivi aggiunti. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’istanza di ristoro si inquadra nello schema della responsabilità ex art. 2043 c.c. ed è regolata dall’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale: occorre provare la lesione della situazione soggettiva, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa o il dolo dell’amministrazione.
Quanto all’elemento soggettivo, il danneggiato può invocare l’illegittimità dell’atto come indice presuntivo semplice della colpa ex art. 2727 c.c., spettando all’amministrazione dimostrare la natura scusabile dell’errore, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5624 del 2013. Nel caso di specie manca tuttavia il profilo della colpa: la documentazione acquisita in fase istruttoria ha generato un dubbio non irragionevole sull’autenticità di quanto rappresentato, circostanza idonea a escludere un contegno colposo imputabile all’ente.
L’istanza risarcitoria è pertanto respinta. Le spese sono compensate come nel precedente conforme.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione