Sospensione precauzionale facoltativa e dies a quo dalla qualità di imputato (TAR Molise n. 33 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 180 giorni previsto per l’adozione del provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa del militare decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha effettiva conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, non dalla data dei fatti di reato né dalla conclusione delle indagini preliminari. La sospensione presuppone l’assunzione della qualità di imputato e non può essere disposta prima che tale qualifica sia sorta. La misura ha natura cautelare e temporanea, non sanzionatoria: essa non implica alcun giudizio, neppure provvisorio, sulla colpevolezza dell’interessato e non è soggetta alla comunicazione di avvio del procedimento, poiché rientra nei provvedimenti cautelari e urgenti immediatamente efficaci. L’onere istruttorio e motivazionale dell’Amministrazione si esaurisce nell’accertamento dell’avvenuto esercizio dell’azione penale e nell’astratta idoneità del reato a comportare la perdita del grado.

Il Fatto

Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri impugnava due provvedimenti del Comando Generale, adottati il 16.03.2021 e il 30.03.2021, con cui era stata disposta nei suoi confronti la sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimenti penali per calunnia. Aveva proposto due ricorsi, poi riuniti, deducendo la tardività delle misure, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la sproporzione e, infine, la violazione del dovere di astensione dei superiori gerarchici.

Le istanze cautelari erano state respinte. Nel merito il ricorrente insisteva per l’annullamento dei provvedimenti e per la condanna risarcitoria dell’Amministrazione, che si era costituita contestando la fondatezza delle doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione, affronta il nodo centrale: l’individuazione del dies a quo del termine di 180 giorni fissato dall’art. 1041, comma 1, lett. s), n. 5, del d.P.R. n. 90/2012. Il ricorrente lo collocava alla data dei fatti o alla chiusura delle indagini. Il Tribunale ritiene irragionevole anticipare la decorrenza a un momento anteriore all’assunzione della qualità di imputato, che coincide con l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 60 c.p.p..

Per la prima vicenda il dies a quo è fissato al 21 gennaio 2021, data in cui la Legione ha appreso dell’esercizio dell’azione penale; il provvedimento del 16 marzo 2021 segue a 54 giorni. Per la seconda, il termine decorre dal 24 dicembre 2020, con provvedimento del 30 marzo 2021 a 96 giorni. Entrambi i procedimenti rispettano quindi il termine, secondo il principio espresso da Cons. Stato sez. IV n. 2107/2020, che ancora la decorrenza alla conoscenza effettiva del fatto da parte dell’autorità competente.

La Corte supera anche la censura sull’art. 21 bis della legge n. 241/1990: la sospensione rientra tra i provvedimenti cautelari e urgenti, immediatamente efficaci, e l’Amministrazione ha comunicato gli atti all’indirizzo pec in conformità all’art. 3 bis della legge n. 241/1990, dopo che il militare aveva rifiutato la notificazione personale. Quanto alla pretesa pregiudiziale penale, il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 13 settembre 2022 e l’art. 1393 C.O.M.: vige il principio di autonomia temperata tra procedimento disciplinare e giudizio penale. La misura cautelare, poi, non è sanzionatoria e non richiede alcun accertamento di responsabilità.

L’onere istruttorio si esaurisce nel riscontro dell’azione penale e dell’appartenenza all’Arma, non essendo esigibile l’accertamento dell’effettiva colpevolezza. La natura cautelare esclude l’obbligo di comunicazione di avvio, come affermato da Cons. Stato sez. II n. 4120/2022. Quanto al motivo sull’astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, il Tribunale lo dichiara inammissibile e infondato: i superiori si erano limitati a mere lettere di trasmissione, senza alcuna iniziativa disciplinare, e la censura resta astratta e indimostrata.

I ricorsi sono respinti; la domanda risarcitoria cade per l’accertata legittimità degli atti, mancando il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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