Terzo condono in Sicilia: insanabili gli abusi su vincolo relativo (TAR Sicilia n. 1278 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non è ammissibile per le opere realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anche se di natura relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, pronunciata dalla Corte cost. n. 252 del 2022, ha superato il diverso indirizzo espresso dal C.G.A.R.S. con il parere n. 291/2010, che limitava il divieto ai soli vincoli assoluti. Restano sanabili, in presenza di vincolo, esclusivamente le opere di minore rilevanza riconducibili ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che siano anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Il parere negativo della Soprintendenza ha carattere vincolato: non richiede comparazione di interessi né preavviso di rigetto, ed è escluso ogni affidamento tutelabile del privato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato con sottotetto, ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un innalzamento della quota di gronda del sottotetto e per una tettoia al piano terra. Il Comune aveva dapprima negato la concessione in sanatoria, rilevando l’insanabilità delle opere in area vincolata, poi aveva annullato quel provvedimento richiamandosi al parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e riaperto il procedimento, chiedendo il nulla-osta alla Soprintendenza.

A distanza di anni, e senza preavviso di rigetto, la Soprintendenza ha negato il parere in applicazione della circolare assessoriale che, sulla scorta della Corte cost. n. 252 del 2022, riteneva insanabili gli abusi su vincolo relativo, ordinando la rimessione in pristino. Da qui il ricorso, fondato anzitutto sul silenzio-assenso che si sarebbe formato sul parere e sull’illegittimità dell’autotutela tardiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata in udienza: non esiste un diritto della parte al differimento della discussione fuori dai casi tassativi, e le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. non ricorrono.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria recente pronuncia n. 1090 del 2024 e osserva che l’art. 32, comma 27, lett. d), esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima della loro esecuzione. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha chiarito che l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama l’intera disciplina statale, limiti compresi, e che le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

Ne consegue il superamento del parere C.G.A.R.S. n. 291/2010, già escluso in sede di merito dalle decisioni n. 836/2023 e n. 288/2023. Restano sanabili solo gli interventi di minore importanza, con esclusione di ogni nuova superficie o volume: sul punto il Collegio richiama Cons. Stato n. 1213 del 2022 e n. 4123 del 2023, che in area vincolata equiparano volumi tecnici e volumi reali.

Nel caso concreto le opere risultano successive al vincolo e riconducibili alla tipologia 1, avendo comportato superfici e volume dichiarati nella stessa domanda di condono. Il parere negativo è dunque atto vincolato: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è invocabile e manca ogni affidamento tutelabile.

Quanto al silenzio-assenso, il Collegio esclude che si sia perfezionato: l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 lo esclude per il patrimonio paesaggistico, come confermato dalla Corte cost. n. 155/2021 e dalla n. 160/2021; l’art. 17-bis non opera nel procedimento di condono, speciale, e il titolo abilitativo per silentium non si forma in carenza dei presupposti sostanziali. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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