Revoca del porto d’armi: contraddittorietà tra sospensione e revoca (C.G.A.R.S. n. 667 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione il provvedimento prefettizio che revochi la licenza di porto d’armi a tassa ridotta fondandosi su un unico episodio già valutato dalla stessa amministrazione, nel corso del medesimo procedimento, come non idoneo a giustificare la revoca. La contraddittorietà esterna tra il provvedimento di sospensione, adottato “nelle more di ulteriori accertamenti”, e quello di revoca, che a quegli accertamenti non dà alcun seguito, vizia l’atto per incongruenza motivazionale. Non sussiste, in assenza di ulteriori fatti sintomatici sopravvenuti, la prognosi di perdurante inaffidabilità del titolare, che deve essere dimostrata e non solo affermata. È altresì intrinsecamente contraddittorio il provvedimento che revoca il porto d’armi e mantenga il più esigente titolo di guardia particolare.
Il Fatto
La ricorrente, guardia particolare giurata, impugnava davanti al TAR per la Sicilia il decreto con cui il Prefetto aveva disposto il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, mantenendo però il titolo di guardia particulara. Il provvedimento Muoveva da un intervento di polizia del 13 luglio 2019, originato da una lite familiare in cui la stessa ricorrente era rimasta vittima di violenza da parte del coniuge convivente. In quella occasione gli operatori avevano ritirato l’arma in via cautelativa.
Il Prefetto, dopo aver sospeso la licenza il 2 agosto 2019, ne aveva disposto la revoca l’11 marzo 2020 sulla base della nota con cui la Questura rappresentava l’opportunità di un più congruo tempo di osservazione. Il TAR respingeva il ricorso valorizzando la discrezionalità amministrativa nei giudizi di affidabilità in materia di armi. La soccombente proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione della difesa erariale sull’intempestività del deposito documentale del 3 aprile 2024, escludendo però che esso fosse dirimente; ritiene invece ammissibile l’appello, perché l’appellante individua puntualmente i passaggi motivazionali della sentenza che intende contestare.
Nel merito il C.G.A.R.S. rileva la carenza di istruttoria e l’incongrua motivazione del provvedimento prefettizio. La revoca si fonda su un unico evento e non dimostra, in chiave prognostica, l’attualità dei profili sintomatici di inaffidabilità. Il dato dirimente è che lo stesso Prefetto, con il provvedimento del 2 agosto 2019, aveva ritenuto quell’episodio insufficiente a giustificare la revoca, disponendo la sola sospensione “nelle more di ulteriori accertamenti”.
Tra la sospensione e la revoca non risultano in atti gli esiti di alcun ulteriore accertamento, né fatti nuovi che abbiano potuto mutare il primigenio giudizio. La Questura si era limitata a invocare “un più congruo lasso di tempo di osservazione”. Emerge per tabulas la contraddittorietà esterna: la motivazione ritenuta insufficiente a legittimare la revoca diventa, senza spiegazione, sufficiente.
Il Collegio sottolinea che l’episodio familiare vede l’appellante nella posizione di vittima, senza referto né sviluppi in sede penale, e che in quella occasione ella non ha tenuto alcun comportamento violento, come riconosciuto nello stesso provvedimento di sospensione. Irrilevante è il rilievo sulle possibilità occupazionali, se non per evidenziare l’ulteriore contraddizione intrinseca tra la revoca del porto d’armi e il mantenimento del titolo di guardia particolare, i cui requisiti sono per legge più stringenti. L’appello è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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