Revoca porto d’armi e rilevanza della remissione di querela (TAR Puglia n. 893 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca o di diniego del porto d’armi ha natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria, sicché non richiede un accertato abuso delle armi, ma una prognosi di affidabilità del soggetto assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Il giudizio amministrativo non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’assenza di rischio di abusi e può fondarsi su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali. L’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione di querela, dalla estinzione del reato o dall’archiviazione penale, poiché diverse sono le finalità del processo penale e del controllo sulla disponibilità delle armi. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficia il provvedimento, stante la natura precauzionale dello stesso, e la mancata confutazione delle deduzioni dell’interessato non ne determina l’illegittimità ove egli non abbia introdotto elementi decisivi per un diverso esito procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dal 2015 di una licenza di porto di fucile per uso sportivo, gestiva insieme alla madre e alla sorella un lido in Gallipoli. Forti contrasti economici con la sorella e il cognato avevano dato luogo a reciproche querele, poi rimesse grazie all’intervento della madre. Il Commissariato di P.S. di Gallipoli adottava un verbale di ritiro cautelare delle armi e del libretto personale ex art. 39 T.U.L.P.S..
La Questura avviava poi il procedimento di revoca del porto d’armi, ponendo a fondamento le querele e la situazione di tensione familiare, e con decreto del 03.05.2019 disponeva la revoca. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento e deducendo violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., nonché vizi di motivazione e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione con altro giudizio relativo al rigetto di una successiva istanza di rilascio della licenza, rilevando l’autonomia dei provvedimenti e la diversità del momento storico della valutazione.
Quanto alle garanzie partecipative, il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’esigenza di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica costituisce di per sé ragione di impedimento della comunicazione di avvio del procedimento, essendo le esigenze di celerità in re ipsa (Cons. Stato n. 841/2023; TAR Sicilia n. 3354/2023; TAR Lombardia n. 201/2023). A maggior ragione, la mancata confutazione delle deduzioni dell’interessato non incide sulla legittimità dell’atto, se non sono introdotti elementi decisivi.
Nel merito, il Tribunale ribadisce che il potere di accertamento dei requisiti di affidabilità è caratterizzato da ampia discrezionalità e investe la complessiva condotta di vita del soggetto, a prescindere dalla rilevanza penale. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che impone una prognosi di “più probabile che non” e non la certezza tipica dell’accertamento penale (Cons. Stato n. 5864/2011; Cons. Stato n. 1972/2019; Cons. Stato n. 724/2023; Cons. Stato n. 8041/2021).
La Corte precisa però che il pericolo deve essere comprovato e richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio ma della personalità del soggetto, non essendo sufficiente la mera denuncia (TAR Umbria n. 97/2017). Nel caso concreto, la Questura aveva puntualmente riportato le deduzioni sulla rimessione della querela, ritenendole non sufficienti a fronte dei ravvisati pericoli all’incolumità.
Quanto agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., il richiamo è inconferente, poiché il provvedimento risulta fondato sull’art. 39 del medesimo testo. La remissione di querela è irrilevante, giacché l’Amministrazione conserva il potere di valutare il fatto reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione, dall’estinzione o dall’archiviazione (TAR Lombardia n. 1062/2024; TAR Valle d’Aosta n. 19/2017). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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