Revoca del porto d’armi e affidabilità del soggetto (TAR Toscana n. 2075 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Amministrazione valorizzare, nella loro oggettività, fatti di reato e situazioni personali privi di rilevanza penale da cui desumere la non piena affidabilità del soggetto. Il giudizio posto a base del provvedimento non è di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, fondato anche su condotte non penalmente rilevanti ma non ascrivibili a buona condotta. I provvedimenti negativi in materia di armi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità. La natura preventiva del provvedimento esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Pistoia ha revocato in autotutela il proprio porto d’armi per uso caccia. Il provvedimento si fonda su un precedente procedimento penale, definito in appello con conferma della condanna di primo grado alla pena pecuniaria, con pena sospesa, per il reato di maltrattamenti di animali.
Il fatto risale a un episodio in cui il ricorrente, sceso dal proprio veicolo e utilizzando un fucile, aveva abbattuto un piccione nel centro cittadino, confessando immediatamente ai militari intervenuti. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle regole sulla comunicazione di avvio del procedimento e la carenza dei presupposti della revoca, sostenendo che la condanna non fosse ostativa al rinnovo del porto d’armi. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni preliminari, stante la manifesta infondatezza del ricorso. Il nucleo argomentativo muove dalla qualificazione del giudizio sotteso al provvedimento: la valutazione dell’Amministrazione è caratterizzata da ampia discrezionalità e mira a prevenire delitti e sinistri involontari derivanti dalla disponibilità di armi in capo a soggetti non pienamente affidabili.
Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2146 del 2015, n. 1270 del 2015, n. 5398 del 2014 e n. 4121 del 2014, il TAR ha ribadito che la revoca può fondarsi anche su fatti non attinenti alla materia delle armi. Sul piano motivazionale, il Collegio ha richiamato TAR Calabria Catanzaro n. 1696 del 2024 e TAR Lombardia Milano n. 338 del 2019: i provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati con il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, dei requisiti di affidabilità, rientrando nella discrezionalità valutare episodi anche risalenti e penalmente irrilevanti.
Il giudizio di affidabilità non coincide con quello di pericolosità sociale: è un giudizio prognostico sull’assenza di rischio di abusi, più stringente, che può fondarsi su situazioni prive di condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma non ascrivibili a buona condotta (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 1843 del 2019).
Nel caso concreto il Collegio ha ravvisato la gravità della condotta: il ricorrente ha impugnato un’arma e sparato verso un piccione su una strada aperta al pubblico, dimostrando indole non affidabile e incapacità di dominare le proprie reazioni. Il giudizio di inaffidabilità è stato ritenuto confermato dal successivo divieto di detenzione di armi e munizioni, di per sé preclusivo (richiamata TAR Toscana n. 1655 del 2025).
Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il TAR l’ha esclusa in ragione dell’evidente natura preventiva del provvedimento, ulteriormente giustificata dall’urgenza di provvedere una volta conosciuta la sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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