Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento a carico dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 3600 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, mentre incombe sull’Amministrazione, per applicazione dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, segnatamente l’integrale adempimento. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazione e prova dell’eseguito pagamento, non assolve tale onere e integra inadempimento ingiustificato. Ne consegue l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., con assegnazione all’Amministrazione di un termine per ottemperare e nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso. Al commissario, dirigente dello stesso Ministero, non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Due docenti con contratti a tempo determinato avevano ottenuto dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme, oltre accessori. La sentenza, ritualmente notificata, era divenuta definitiva.

Non avendo l’Amministrazione spontaneamente eseguito il giudicato, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione del decisum e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha depositato corrispondenza interna attestante il solo pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza e li ritiene tutti presenti: il titolo esecutivo è passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta che il Ministero abbia integralmente adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c. secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Le ricorrenti hanno dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza; su tale base, incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di quel fatto ovvero l’estinzione del diritto.

L’Amministrazione non ha assolto tale onere: pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto integralmente agli obblighi a proprio carico né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Il deposito della corrispondenza interna prova solo il pagamento delle spese legali, non l’esecuzione delle somme riconosciute alle docenti.

Il ricorso è quindi accolto, con ordine al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso, viene nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito della necessaria professionalità e con ulteriori novanta giorni dalla scadenza del primo termine.

Il Collegio esclude espressamente ogni compenso per il commissario, dirigente dello stesso Ministero, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, norma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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